I datori di lavoro sono tenuti a proteggere le lavoratrici incinte o allattanti e i nascituri o i figli contro i pericoli sul posto di lavoro. Una donna incinta è generalmente considerata in grado di lavorare, a meno che non sia malata oppure il posto di lavoro non comporti pericoli per lei o il nascituro.
Misure aziendali per la tutela delle madri
Secondo l’ordinanza sulla protezione della maternità, le aziende che prevedono lavori pericolosi o gravosi devono effettuare una valutazione dei rischi, designando a tal fine esperti competenti (art. 63 OLL 1) come ad esempio medici del lavoro e specialisti della sicurezza sul lavoro (specialisti MSSL con le conoscenze necessarie). La valutazione deve evidenziare,
- a quali rischi è esposta la futura madre;
- come evitare tali rischi;
- quali lavori sono vietati durante la gravidanza e l’allattamento.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare e istruire in modo tempestivo, esauriente e adeguato le donne che svolgono lavori gravosi e pericolosi sui risultati della valutazione dei rischi e sui provvedimenti connessi con la gravidanza e la maternità.
In base ai risultati della valutazione dei rischi, il medico curante decide se il posto di lavoro della lavoratrice incinta o allattante è idoneo. Se lo ritiene necessario, è autorizzato a chiedere che vengano modificate le condizioni di lavoro o che venga disposto un divieto di occupazione.
In linea di massima, sono considerati pericolosi e gravosi i seguenti lavori:
- lo spostamento di carichi pesanti
- i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce
- il lavoro notturno o a turni
- i lavori che espongono a
- - urti, scosse o vibrazioni
- - caldo (max. 28°C), freddo (min. –5°C) o umidità eccessivi
- - esposizione a radiazioni nocive (ionizzanti o non ionizzanti)
- - sostanze nocive (p. es. sostanze chimiche)
- - microorganismi
- - rumore ≥ 85 dB (A)
Sono vietati:
- il lavoro a cottimo o cadenzato
- lavori in condizione di sovrappressione (camera di compressione o immersioni)
- l’accesso a locali con un’atmosfera sotto-ossigenata
Divieto di occupazione
In base all’ordinanza sulla protezione della maternità, una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell’azienda o nella parte dell’azienda che presenta un pericolo se:
- non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente,
- è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate,
- è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci, o
- vi sono altri indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.
Il medico curante pronuncia il divieto di occupazione per uno dei quattro motivi elencati sopra specificandone la durata.
Valutazione dei rischi
Una valutazione dei rischi è stata effettuata in maniera adeguata se:
- la valutazione dei pericoli a livello aziendale è stata effettuata nelle sue parti essenziali ed è stata giudicata esatta,
- le misure del datore di lavoro sono sufficienti e appropriate,
- vengono effettuati controlli dell’efficacia,
- la valutazione è attuale
- la documentazione disponibile è adeguata nella forma e nel contenuto.
Pubblicazioni
- Guida per medici curanti di lavoratrici incinte (PDF, 643 kB, 05.05.2017)
- Lista di controllo «Maternità – Protezione delle lavoratrici» (PDF, 265 kB, 29.09.2023)
- Protezione della maternità e misure di protezione (tabella sinottica) (PDF, 217 kB, 28.12.2023)
- Certificato medico per le donne incinte e le madri allattanti (seconde l'articolo 3 dell'ordinanza sulla protezione della maternità) (PDF, 1 MB, 02.08.2016)
Basi legali
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SR 822.111.52Ordinanza del DEFR del 20 marzo 2001 sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità)
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SR 832.321Ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM)
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SR 822.116Ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro
Controlli
- L’ispettorato cantonale del lavoro è l’organo competente per i controlli e fornisce ragguagli in caso di domande o dubbi.
» Indirizzi degli Ispettorati cantonali di lavoro
- I dipendenti dell’Amministrazione federale o delle imprese parastatali possono rivolgersi alla SECO.
Ultima modifica 04.08.2022
Contatto
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