Protezione della maternità – specialisti

I datori di lavoro sono tenuti a proteggere le lavoratrici incinte o allattanti e i nascituri o i figli contro i pericoli sul posto di lavoro. Una donna incinta è generalmente considerata in grado di lavorare,  a meno che non sia malata oppure il posto di lavoro non comporti pericoli per lei o il nascituro.

Misure aziendali per la tutela delle madri

Secondo l’ordinanza sulla protezione della maternità, le aziende che prevedono lavori pericolosi o gravosi devono effettuare una valutazione dei rischi, designando a tal fine esperti competenti (art. 63 OLL 1) come ad esempio medici del lavoro e specialisti della sicurezza sul lavoro (specialisti MSSL con le conoscenze necessarie). La valutazione deve evidenziare,

  • a quali rischi è esposta la futura madre;
  • come evitare tali rischi;
  • quali lavori sono vietati durante la gravidanza e l’allattamento.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare e istruire in modo tempestivo, esauriente e adeguato le donne che svolgono lavori gravosi e pericolosi sui risultati della valutazione dei rischi e sui provvedimenti connessi con la gravidanza e la maternità.

In base ai risultati della valutazione dei rischi, il medico curante decide se il posto di lavoro della lavoratrice incinta o allattante è idoneo. Se lo ritiene necessario, è autorizzato a chiedere che vengano modificate le condizioni di lavoro o che venga disposto un divieto di occupazione.

In linea di massima, sono considerati pericolosi e gravosi i seguenti lavori:

  • lo spostamento di carichi pesanti
  • i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce
  • il lavoro notturno o a turni
  • i lavori che espongono a
    • - urti, scosse o vibrazioni
    • - caldo (max. 28°C), freddo (min. –5°C) o umidità eccessivi
    • - esposizione a radiazioni nocive (ionizzanti o non ionizzanti)
    • - sostanze nocive (p. es. sostanze chimiche)
    • - microorganismi
    • - rumore ≥ 85 dB (A)

Sono vietati:

  • il lavoro a cottimo o cadenzato
  • lavori in condizione di sovrappressione (camera di compressione o immersioni)
  • l’accesso a locali con un’atmosfera sotto-ossigenata

Divieto di occupazione

In base all’ordinanza sulla protezione della maternità, una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell’azienda o nella parte dell’azienda che presenta un pericolo se:

  • non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente,
  • è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate,
  • è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci, o
  • vi sono altri indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.

Il medico curante pronuncia il divieto di occupazione per uno dei  quattro motivi elencati sopra specificandone la durata.

Valutazione dei rischi

Una valutazione dei rischi è stata effettuata in maniera adeguata se:

  • la valutazione dei pericoli a livello aziendale è stata effettuata nelle sue parti essenziali ed è stata giudicata esatta,
  • le misure del datore di lavoro sono sufficienti e appropriate,
  • vengono effettuati controlli dell’efficacia,
  • la valutazione è attuale
  • la documentazione disponibile è adeguata nella forma e nel contenuto.

Basi legali

Controlli

  • L’ispettorato cantonale del lavoro è l’organo competente per i controlli e fornisce ragguagli in caso di domande o dubbi.
    » Indirizzi degli Ispettorati cantonali di lavoro

  • I dipendenti dell’Amministrazione federale o delle imprese parastatali possono rivolgersi alla SECO.

Ultima modifica 04.08.2022

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