Ordinanza 4 (OLL 4) RS 822.114

Revisione dell'OLL 4, Vie d'evacuazione

Nella sua riunione del 1° aprile 2015 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro.

Entrerà in vigore il 1° maggio 2015.


Adeguamenti tecnici dell'OLL 1 e dell'OLL 4

Il Consiglio federale ha approvato il 6 maggio 2009 gli adeguamenti tecnici dell'OLL 1 e dell'OLL 4. Le modifiche entreranno in vigore il 1° giugno 2009.

La revisione degli articoli 5 e 7 della legge sul lavoro (LL) ha introdotto una distinzione tra le competenze della Confederazione e dei Cantoni nella procedura di assoggettamento delle aziende alle prescrizioni speciali per aziende industriali e nella procedura di approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio. Alla Confederazione spetta il ruolo di autorità di alta vigilanza, mentre i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione in materia di assoggettamento e di procedura di approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio (tranne nell'ambito che rimane di competenza della Confederazione conformemente all'art. 7 cpv. 4 LL). Le modifiche dell'OLL 1 e dell'OLL 4 tengono conto di queste novità previste dalla legge.

Nell'OLL 1 le disposizioni centrali concernenti i sistemi di informazione e di documentazione (art. 85 e 86 OLL 1) nonché lo scambio di dati e la sicurezza dei dati (art. 87 OLL 1) sono adeguate alla nuova attribuzione delle competenze. In particolare, si stabilisce in dettaglio quali dati devono essere acquisiti dalla Confederazione e quali dai Cantoni per l'adempimento dei loro compiti e come deve svolgersi la trasmissione dei dati.

Anche l'OLL 4 è adeguata alla nuova attribuzione delle competenze per quanto riguarda l'assoggettamento delle aziende industriali e la procedura di approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio

Archivio 2008

Il Consiglio federale ha approvato il 29 ottobre 2008 le modifiche all'OLL 1 e OLL 4.

Le modifiche entrano in vigore il 1° dicembre 2008.

Con la revisione dell'OLL 1, è stata adeguata la prescrizione sulla rotazione in senso inverso (passaggio dalla squadra della notte alla squadra del pomeriggio e da questa alla squadra del mattino): pur rimanendo un'eccezione, la rotazione in senso inverso è possibile su esplicita richiesta della maggioranza dei lavoratori interessati. La modifica è dovuta alle difficoltà di attuazione pratiche riscontrate nell'applicazione della prescrizione attuale sulla rotazione in senso inverso. Infatti, l'attuale requisito di una durata del riposo di 72 ore prevista per la settimana lavorativa di sei giorni, non è rispettato, nonostante il fatto che, secondo varie testimonianze, in alcuni stabilimenti i lavoratori hanno segnalato una preferenza per la rotazione in senso inverso (periodo di riposo più lungo durante i fine settimana; in alcuni casi, la rotazione in senso inverso è considerata più riposante della rotazione in avanti).
. Con la revisione dell'OLL 4, sono state adeguate le prescrizioni relative alle aziende non industriali soggette alla procedura di approvazione dei piani. L'adattamento e il completamento dell'articolo 1, capoverso 2, OLL 4, dovrebbe contribuire a garantire che anche per le aziende non industriali che presentano un potenziale pericolo siano prese già nella fase di pianificazione le necessarie misure.
Inoltre, la versione italiana e francese dell'art. 10, cpv. 1, OLL 4, nonché l'art. 20, cpv. 3, OPA sono state adattate. La revisione ha permesso l'allineamento con il testo decisivo in tedesco.

Ultima modifica 01.04.2016

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