Scheda di dati di sicurezza - Protezione dei giovani e della maternità

Secondo l’articolo 5 della legge sui prodotti chimici (RS 813.1), il fabbricante che immette sul mercato prodotti chimici deve provvedere affinché tali prodotti non mettano in pericolo la vita e la salute (art. 5 Controllo autonomo). I titolari di un’autorizzazione per l’immissione sul mercato di prodotti chimici devono verificare se i prodotti messi sul mercato sono soggetti alle disposizioni svizzere sulla protezione della maternità e/o sulla protezione dei giovani e, se necessario, contrassegnarli con un’apposita avvertenza.

Qui di seguito la SECO fornisce alcune formulazioni sulla protezione della maternità e dei giovani in merito a determinati prodotti che devono essere inserite nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza.

Avvertenze scheda di dati di sicurezza


Protezione della maternità nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza

Secondo l’ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52), le donne incinte e le madri allattanti possono lavorare con sostanze chimiche pericolose solo se, in base a una valutazione dei rischi, non ne risultano minacce concrete per la salute della madre o del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione. Nell’articolo 13 capoverso 2 e nellʼallegato 226 l’ordinanza definisce per quale classificazione dei prodotti l’attività è considerata pericolosa. Se un prodotto è contrassegnato con una delle indicazioni di pericolo citate nell’articolo, nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza deve essere riportata un’avvertenza per la protezione della madre e del bambino.

Avvertenza protezione della maternità per la sezione 15 della scheda di dati di sicurezza


Protezione dei giovani nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza

Secondo l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) e l’ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2), i giovani possono lavorare con agenti chimici pericolosi solo se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi di formazione. La tabella qui sotto lo descrive in relazione ai prodotti (sostanze o preparati) che presentano rischi dal punto di vista chimico e fisico per i giovani e indica le corrispondenze tra le vecchie frasi R e le nuove frasi H in vigore. Se il prodotto corrisponde ai criteri di classificazione, nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza deve essere riportata un’avvertenza sulla protezione dei giovani lavoratori.

Avvertenza protezione dei giovani per la sezione 15 della scheda di dati di sicurezza:


Sebbene da un punto di vista giuridico tutte le schede di dati di sicurezza delle sostanze chimiche rivestano la stessa importanza, per quanto riguarda la prassi quelle dei prodotti fitosanitari svolgono una funzione diversa rispetto a quelle dei prodotti chimici industriali. Per utilizzare in modo sicuro il prodotto gli agricoltori leggono innanzitutto le istruzioni d’uso. La SECO ritiene quindi importante riportare le avvertenze della sezione 15 della scheda di dati di sicurezza anche nelle istruzioni d’uso dei prodotti fitosanitari.


Corrispondenze tra frasi H e frasi R

Tabella: stato della tecnica per gli agenti (sostanze, preparati e prodotti) che presentano pericoli per i giovani dal punto di vista tossicologico e fisico e corrispondenze tra frasi H e frasi R.

Frasi H attuali   Vecchie frasi R  
Classe di pericolo, categoria di pericolo e codice della categoria di pericolo Codice delle indicazioni di pericolo Indicazione di pericolo Codice di pericolo specifico
Agenti (sostanze, preparati e prodotti) che presentano pericoli per i giovani dal punto di vista tossicologico
Sensibilizzazione della pelle, cat. 1, 1A o 1B H317 Xi R43
Sensibilizzazione delle vie respiratorie, cat. 1, 1A o 1B H334 Xn R42
Mutagenicità sulle cellule germinali, cat. 1A o 1B H340 Muta. Cat. 1 o 2 R46
Mutagenicità sulle cellule germinali, cat. 2 H341 Muta. Cat. 3 R68
Cancerogenicità, cat. 1A o 1B H350, H350i Carc. Cat. 1 o 2 R45, R49
Cancerogenicità, cat. 2 H351 Carc. Cat. 3 R40
Tossicità per la riproduzione, cat. 1A o 1B H360, H360F, H360D, H360FD, H360Df, H360Fd Repr. Cat. 1 o 2 R60, R61,
R 60/61,
R 61/62,
R 60/63
Tossicità per la riproduzione, cat. 2 H361, H361f,
H361d, H361fd
Repr. Cat. 3 R62, R63,
R 62/63 
Tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione singola, cat. 1 H370 T
T
T
T+
T+
T+
R 39/23
R 39/24
R 39/25
R 39/26
R 39/27
R 39/28
Tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione singola, cat. 2 H371 Xn
Xn
Xn
R68/20
R68/21
R68/22
Tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione ripetuta, cat. 1 H372 T
T
T
R 48/23
R 48/24
R 48/25
Tossicità specifica per organi bersaglio in seguito esposizione ripetuta, cat. 2 H373 Xn
Xn
Xn
R48/20
R48/21
R48/22
Corrosione cutanea, cat. 1A, 1B, 1C H314 C R35, R34
Tossicità acuta, cat. 1 o 2 H330
H310
H300
T+
T+
T+
R26
R27
R28
Tossicità acuta, cat. 3 H331
H311
H301
T
T
T
R23
R24
R25
Agenti (sostanze, preparati e prodotti) che presentano pericoli per i giovani dal punto di vista fisico
Sostanze e preparati instabili ed esplosivi H200 E R2
Sostanze e preparati
instabili ed esplosivi
Divisione 1.1
Divisione 1.2
Divisione 1.3
Divisione 1.4
Divisione 1.5


H201
H202
H203
H204
H205
E R3
Gas infiammabili, cat. 1 o 2 H220
H221
F+ R12
Aerosol infiammabili, cat. 1 H222 F+ R12
Liquidi infiammabili, cat. 1 o 2 H224
H225
F+ R12
Sostanze e preparati autoreattivi e perossidi organici H240
H241
H242
F+ R7, R12
Sostanze e preparati reattivi H250
H260
H261
F+ R17, R15*
Comburenti, cat. 1 H270
H271
O R8*
R9*

* In alcuni casi non è possibile trasporre la classificazione in un rapporto 1:1.

Prospettive e indicazioni
Secondo lo stato attuale delle conoscenze, le madri e i giovani sono i lavoratori più sensibili in caso di esposizione agli interferenti endocrini. Ci si aspetta che la Commissione UE adotti in futuro delle frasi H corrispondenti per gli ED.

Anche le sostanze che provocano gravi lesioni oculari classificate secondo le frasi H318 e R41 o che sono tossiche per contatto oculare (EUH070) possono provocare danni irreversibili secondo R39 in caso di contatto con gli occhi. Queste sostanze non figurano nella tabella. Si raccomanda tuttavia di tenerne conto al momento del controllo autonomo per la protezione dei giovani lavoratori.

La SECO ritiene che per quanto riguarda la protezione dei giovani lavoratori andrebbero considerate anche le sostanze sensibilizzanti da classificare con EUH208 (ex frase R42 o R43).

Ultima modifica 19.11.2023

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