Allattare / tirare il latte al lavoro

Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi della legge sul lavoro, a creare condizioni che consentano alle madri di beneficiare del tempo necessario e di un luogo adeguato per allattare o tirare il latte (locale con vista protetta e buone condizioni igieniche, non le toilette). Questo luogo può essere uno spazio fisso definito, p. es. un locale adibito a infermeria o, secondo la disponibilità, un ufficio vuoto, una sala riunioni o simili.

  • Se vuole allattare il proprio bambino o tirare il latte, una madre può farlo anche durante il lavoro.
  • Le deve essere concesso il tempo necessario. Durante il primo anno di vita del bambino, i tempi richiesti per l’allattamento o il tiraggio del latte sono considerati tempo di lavoro retribuito entro i seguenti limiti (disciplinati, secondo l’azienda, p. es. nel regolamento interno, nel contratto di lavoro, nel diritto del personale cantonale o all’art. 60 OLL 1 (PDF, 29 kB, 30.05.2014)):
    • per una durata del lavoro giornaliero ≤ 4 ore = almeno 30 min.,
    • per una durata del lavoro giornaliero > 4 ore = almeno 60 min.,
    • per una durata del lavoro giornaliero > 7 ore = almeno 90 min..
  • La collaboratrice è libera di scegliere il luogo in cui allattare o tirare il latte.

Ultima modifica 20.08.2024

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