Tutela della salute
Il datore di lavoro. Ogni datore di lavoro è tenuto a proteggere le donne incinte, il bambino e le madri allattanti dai pericoli presenti sul posto di lavoro. Una donna incinta è generalmente considerata in grado di lavorare, a meno che non sia malata oppure il posto di lavoro comporti pericoli per lei o il bambino.
Il datore di lavoro. Se un pericolo per la salute della madre e del bambino può essere eliminato solo adottando adeguate misure di protezione, la loro efficacia va verificata periodicamente, almeno ogni trimestre.
Il medico curante. Nel quadro della verifica dell’efficacia delle misure di protezione, spetta al medico curante valutare lo stato di salute della collaboratrice incinta o allattante.
Il medico curante. Nel quadro della verifica dell’efficacia delle misure di protezione, spetta al medico curante valutare lo stato di salute della collaboratrice incinta o allattante.
Vanno considerati innanzitutto il colloquio e l’esame medico e, se disponibili, anche la valutazione dei rischi dell’azienda e le eventuali informazioni supplementari raccolte da un colloquio con il datore di lavoro.
Il medico curante può disporre un divieto di occupazione nei casi in cui, per svolgere un lavoro pericoloso o gravoso, non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente, se a seguito della valutazione le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate oppure sono state adottate ma non sono sufficientemente efficaci oppure, da ultimo, se vi sono indizi di un pericolo per la salute.
L’ispettorato cantonale del lavoro controlla il rispetto della legge sul lavoro ed è l’autorità alla quale rivolgersi in caso di domande.
È possibile rivolgersi a uno specialista oppure all’associazione di categoria.
Le lavoratrici incinte o allattanti devono astenersi, in linea di principio, dallo svolgere i lavori che, per legge, sono considerati
gravosi. Se un lavoro è percepito soggettivamente come gravoso, si può fare domanda di esonero.
No, le donne incinte possono assentarsi o non presentarsi al lavoro mediante semplice avviso. In questo caso, tuttavia, il datore di lavoro non è tenuto a versare lo stipendio, a meno che la lavoratrice non dimostri l’incapacità al lavoro per motivi medici.
Nell’ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52) è stabilito quali lavori sono considerati pericolosi o gravosi in quanto si ripercuotono negativamente sulla salute delle donne incinte e delle madri che allattano e sui loro bambini. Questi includono in particolare:
- lo spostamento manuale di carichi pesanti;
- i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce;
- i lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni;
- i lavori in condizioni di sovrappressione come il lavoro in camera di pressione, l’immersione ecc.;
- i lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a un’umidità eccessiva;
- i lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore;
- i lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microrganismi;
- i lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio.
Vanno in ogni caso rispettati i limiti d’esposizione riportati nell’ordinanza e, in particolare, il divieto di svolgere determinate occupazioni.
Per maggiori informazioni si rinvia al sito della SECO (v. in particolare i link a opuscoli e liste di controllo).
Le donne dovrebbero essere informate sui pericoli cui possono essere esposte già al momento dell’assunzione (v. lista di controllo «Protezione della maternità al posto del lavoro») e firmare una dichiarazione in base alla quale hanno preso atto di tali informazioni. In questo modo il datore di lavoro può dimostrare di aver adempiuto l’obbligo di cui all’articolo 63 capoverso 4 OLL 1.
Tutte le aziende in cui vengono svolti lavori pericolosi o gravosi per la salute della madre o del bambino devono fare effettuare una valutazione dei rischi da parte di un esperto competente (art. 63 cpv. 1 OLL 1).
I datori di lavoro possono informarsi presso l’associazione del settore per sapere se è già stata effettuata una valutazione dei rischi che includa le misure del caso.
Il datore di lavoro deve trasferire una donna incinta o una madre che allatta a un posto di lavoro equivalente e che non presenti pericoli. Se non può offrirle un lavoro equivalente, è tenuto a versarle l’80 per cento del salario e la lavoratrice ha il diritto di rimanere a casa (art. 35 cpv. 3 LL). Questo importo non è coperto dall’assicurazione per la perdita di guadagno.
No. Se la lavoratrice è impiegata in un locale fumoso ed è incinta, il medico curante deve emettere un divieto di occupazione.
Anche gli altri dipendenti devono essere protetti contro il fumo passivo. Il personale impiegato nella ristorazione può invece lavorare in locali fumosi, ma solo previo consenso esplicito.
Sì. Alle donne incinte e alle madri che allattano dev’essere offerta la possibilità di stendersi e riposarsi in condizioni adeguate, mettendo ad esempio a disposizione un comodo lettino in una stanza separata dotata di buone condizioni climatiche (art. 34 OLL 3).
Durata del lavoro
Le donne incinte e le madri che allattano non possono assolutamente essere occupate oltre la durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero, ma in ogni caso non oltre nove ore anche se la durata concordata supera questa soglia massima (art. 60 cpv. 1 OLL 1).
Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore. Oltre alle pause ordinarie (art. 15 LL), dopo ogni periodo di due ore hanno diritto a una breve pausa di dieci minuti. Un’attività è svolta in piedi quando comporta una posizione eretta, il che include anche le attività svolte camminando.
A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere (art. 61 cpv. 1 e 2 OLL 1). Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un’occupazione alternativa, è tenuto a versare un’indennità salariale dell’80 per cento per la parte di salario che viene a mancare (art. 35 LL).
Il datore di lavoro può occupare una donna incinta tra le 20.00 e le 6.00 fino a otto settimane prima del parto (art. 35a cpv. 4 LL), sempre che la lavoratrice sia d’accordo e che non sia esposta a lavori pericolosi o gravosi. Più di tre turni notturni consecutivi sono considerati un sistema di orario di lavoro molto stressante e quindi non ammesso (art. 14 ordinanza sulla protezione della maternità). Il massimo periodo di lavoro notturno è quindi di tre notti; il datore di lavoro ha adempiuto al suo obbligo offrendo un lavoro diurno equivalente (art. 35b cpv. 1 LL). La perdita di salario è a carico della lavoratrice.
Sì, nei limiti previsti all’art. 60 cpv. 2 OLL 1, il tempo concesso per l’allattamento o al tiraggio del latte è computato come tempo di lavoro retribuito nel primo anno di vita del bambino. La durata del tempo di allattamento da accordare come tempo di lavoro retribuito è di 30 minuti per le madri che lavorano fino a quattro ore al giorno, di 60 minuti per le madri che lavorano più di quattro ore al giorno e di 90 minuti per quelle che lavorano più di sette ore al giorno.
Datore di lavoro
La fattura è a carico del datore di lavoro, il quale copre i costi sia della valutazione della capacità lavorativa sia del certificato medico (art. 4 ordinanza sulla protezione della maternità).
Il divieto d’occupazione va emanato se sono presenti pericoli in azienda e:
- non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente;
- è stata effettuata una valutazione dei rischi, ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate;
- le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci;
- vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.
Il medico comunica al datore di lavoro i risultati della valutazione e gli fornisce le indicazioni necessarie affinché possano essere adottate le misure del caso.
Ultima modifica 01.04.2022
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