No. I minorenni non possono in linea di massima svolgere lavori pericolosi e tra questi rientra l’utilizzo di macchinari pericolosi o di prodotti chimici.
Le ordinanze relative alle professioni che implicano lavori pericolosi o gravosi prevedono un’eccezione al divieto di svolgere lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni. L’allegato ai piani di formazione definisce le misure da adottare per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Tali misure sono normalmente state adottate anche nella Sua azienda. Inoltre, in seguito alla domanda di autorizzazione per formare apprendisti, dovrebbe aver ricevuto dall’ufficio cantonale per la formazione l’autorizzazione a impiegare anche giovani per lavori pericolosi durante la formazione di base.
Dipende se l’allegato al piano della formazione professionale di base (con attestato federale di capacità o con certificato federale di formazione pratica) che stanno seguendo i giovani in questione contempla il trasporto di merci pesanti con un carrello elevatore a forche.
- In caso affermativo, non c’è bisogno di un’autorizzazione speciale da parte della SECO/Condizioni di lavoro: i giovani possono quindi semplicemente seguire un corso di base per imparare a manovrare i carrelli elevatori a forche e poi ricevere le istruzioni specifiche all’interno dell’azienda per il trasporto di merci pesanti.
- In caso negativo, l’azienda di tirocinio deve presentare una domanda di autorizzazione alla SECO/Condizioni di lavoro, nella quale illustra l’indispensabilità di questa attività pericolosa (art. 4 cpv. 6 OLL 5). La domanda dovrà essere corredata di una copia del contratto di tirocinio, di una copia della licenza di condurre di categoria G, F o superiore del tirocinante – se questi la possiede – (art. 3 cpv. 3 ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC) e dell’iscrizione al corso di base per imparare a manovrare i carrelli elevatori a forche.
I giovani che svolgono un tirocinio al di fuori di una formazione professionale di base, oppure un pretirocinio, una formazione empirica o uno stage d’orientamento professionale non sono autorizzati a manovrare carrelli elevatori a forche. Per seguire il corso menzionato sopra occorre aver compiuto 18 anni.
Link
- Elenco delle professioni SEFRI (piani di formazione associati alle varie formazioni professionali di base)
- Indicazioni relative all’OLL 5 (RS 822.115, in particolare indicazioni sull’art. 4 OLL 5, Lavori pericolosi)
- Direttiva CFSL 6518 «Formazione e istruzione per conducenti di carrelli per la movimentazione» (tra cui i carrelli elevatori a forche)
- Pubblicazioni della SUVA sui requisiti particolari relativi ai manovratori di gru industriali, ponti mobili, DPI anticaduta ecc. (in tedesco)
- Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC (RS 741.51; Licenze di condurre per le categorie speciali secondo l’art. 3 cpv. 3 OAC)
- Lista di controllo «Esame carrelli elevatori» (in francese e tedesco)
Ultima modifica 29.09.2022
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