Giovani

Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti. 

La legge sul lavoro e le relative ordinanze prevedono disposizioni speciali per tutelare la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico dei giovani lavoratori. In particolare bisogna prestare attenzione ai seguenti punti:

  • Per principio, è vietato occupare i giovani lavoratori con lavori pericolosi. Sono considerati lavori pericolosi per i giovani tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. Per i giovani di almeno 15 anni esistono tuttavia deroghe al divieto se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. A determinate condizioni è possibile l’impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi nell’ambito di una formazione transitoria, ossia nell’ambito di un provvedimento d’integrazione professionale o nell’ambito di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base.
  • Per i giovani lavoratori, inoltre, vigono altri divieti e limitazioni dell’occupazione. Per esempio, è vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito di un tirocinio o di uno stage d’orientamento professionale.
  • È obbligatorio rispettare anche alcune particolarità riguardanti limiti di età e tempi di lavoro. In linea di massima, è lecito impiegare un giovane soltanto dopo il compimento del quindicesimo anno d’età. Sono ammesse eccezioni, ma a certe condizioni:
    • dalla nascita (con tempi di lavoro ridotti; obbligo di notifica per i giovani di età inferiore ai 15 anni): per manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.
    • a partire da 13 anni (con tempi di lavoro ridotti): lavori leggeri.
    • a partire da 14 anni (dietro presentazione di un certificato medico e di un’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro): per essere occupati nel quadro di una formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche’.
  • Per principio, è vietato occupare giovani lavoratori di notte e di domenica. Esistono tuttavia delle deroghe nel quadro della loro formazione professionale di base, disciplinate da un’ordinanza dipartimentale. Per qualsiasi attività che sfugge a questa deroga serve un’autorizzazione che obbedisce a criteri severi. L’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, tuttavia, prevede alcune eccezioni al divieto del lavoro domenicale per coloro che sono al di fuori della formazione professionale di base. Esiste anche una deroga al divieto di lavoro serale e domenicale per le attività culturali, artistiche e sportive che, appunto, si svolgono soltanto di sera o di domenica.

Per maggiori informazioni consultare la documentazione e i link elencati in basso.

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Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Informazioni complementari

Ultima modifica 27.03.2024

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