Giovani

Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti. 

La legge sul lavoro e le relative ordinanze prevedono disposizioni speciali per tutelare la salute, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico dei giovani lavoratori. In particolare bisogna prestare attenzione ai seguenti punti:

  • Per principio, i lavori pericolosi sono vietati ai giovani. Un'ordinanza dipartimentale stabilisce quali lavori sono considerati pericolosi per i giovani. Alcune formazioni di base professionali, però, prevedono eccezioni e definiscono misure di protezione (formazione, addestramento e sorveglianza).

  • Per i giovani, inoltre, vigono altri divieti e limitazioni dell'occupazione. Per esempio, è vietato l'impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffé. L'occopuzaione può tuttavia essere autorizzata nell'ambito di un tirocinio o di uno stage d'orientamento professionale.

  • È obbligatorio rispettare alcune particolarità riguardanti limiti di età e tempi di lavoro. In linea di massima, è lecito impiegare un giovane soltanto dopo il compimento del quindicesimo anno d'età. Sono ammesse eccezioni, ma a certe condizioni:
    • dalla nascita (con tempi di lavoro ridotti; obbligo di notifica per i giovani di età inferiore ai 15 anni): per manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.
    • a partire da 13 anni (con tempi di lavoro ridotti): lavori leggeri.
    • a partire da 14 anni (dietro presentazione di un certificato medico e di un'autorizzazione): possibilità di svolgere un lavoro per i giovani prosciolti dall'obbligo scolastico.

  • Per principio, il lavoro notturno e domenicale è vietato ai giovani. Le necessarie deroghe per i giovani che seguono una formazione professionale di base sono disciplinate da un'ordinanza dipartimentale. Di conseguenza, per tutto ciò che esula dalla formazione professionale di base serve un'autorizzazione che obbedisce a criteri severi. L'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, tuttavia, prevede alcune eccezioni al divieto del lavoro domenicale per coloro che sono al di fuori della formazione professionale di base. Esiste anche una deroga al divieto di lavoro serale e domenicale per le attività culturali, artistiche e sportive che, appunto, si svolgono soltanto di sera o di domenica.

Per maggiori informazioni consultare la documentazione e i link elencati qui a destra.

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Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Informazioni complementari

Ultima modifica 01.05.2023

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