In linea di massima la LL si applica a tutte le aziende. Tuttavia, a determinati gruppi di lavoratori, a causa della loro attività professionale, si applicano anche altre disposizioni legali. È il caso dei conducenti professionali di veicoli a motore.
Per garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni legali si devono osservare i seguenti principi:
In linea di massima la LL si applica a tutte le aziende. Le disposizioni della LL hanno carattere vincolante e rappresentano le prescrizioni minime.
Tuttavia, a determinati gruppi di lavoratori, a causa della loro attività professionale, si applicano anche altre disposizioni legali. È il caso dei conducenti professionali di veicoli a motore. Conformemente all'articolo 56 LCStr, è competenza del Consiglio federale disciplinare la durata del lavoro e della presenza di questa categoria di lavoratori. Il Consiglio federale si è avvalso di tale competenza con l'emanazione dell'ORL 1 e dell’ORL 2.
L’articolo 71 lettera a LL prevede pertanto un’esplicita riserva per le disposizioni speciali relative ai conducenti professionali di autoveicoli:
Art. 71 lett. a LL:
- Sono riservate in particolare: la legislazione federale (…) sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli.
Riassumendo si può affermare che le disposizioni della LL si applicano se nell’OLR 1 o nell’ORL 2, nel quadro della delega dell’articolo 56 LCStr, non sono previste norme specifiche.
Dal 1° gennaio 2012 l’ OLR 1 e l’ORL 2 contengono i seguenti riferimenti espliciti:
Art. 1 cpv. 2 OLR 1/Art. 1 cpv. 2 OLR 2:
- Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro, in particolare quelle relative alla compensazione del lavoro notturno.
Lavoro notturno (art. 10 e 16 LL)
Conformemente alla LL, le ore di lavoro svolte tra le 23 e le 6 sono considerate di lavoro notturno. Esse differiscono da quelle del divieto di circolazione notturno per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci di cui all'articolo 2 capoverso 2 LCStr (tra le 22 e le 5).
Tuttavia, in virtù dell’articolo 10 capoverso 2 LL, le aziende possono fissare diversamente l’inizio e la fine del lavoro diurno e serale tra le 5 e le 24, con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati. Osservando queste premesse, le imprese di trasporto possono quindi fissare il lavoro notturno ad esempio dalle 22 alle 5.
Durata del lavoro notturno
Secondo l’articolo 17a capoverso 1 LL, in caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore non può superare le nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse.
L’OLR 1 e l’ORL 2 disciplinano il periodo di guida consentito e la durata massima del lavoro, nonché i periodi di riposo e le pause degli autisti. Essi sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17a LL.
Compensazione del lavoro notturno temporaneo e del lavoro notturno regolare o periodico
- I lavoratori che svolgono fino a 24 notti di lavoro all’anno (lavoro notturno temporaneo) hanno diritto a un supplemento salariale del 25 per cento almeno per il lavoro notturno (art. 17b LL e 31 OLL 1).
- I lavoratori che svolgono 25 notti o più di lavoro all’anno (lavoro notturno regolare o periodico) hanno diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno da loro svolto (art. 17b LL e art. 31 OLR 1).
- Queste disposizioni valgono per tutti gli autisti, siano essi soggetti o meno all’OLR 1 o all’OLR 2.
Conformemente alla LL, il datore di lavoro deve poter dimostrare l’attribuzione del supplemento di tempo (art. 73 cpv. 1 lett. g OLL 1). A tale riguardo non esistono prescrizioni di forma: egli deve semplicemente poter provare che al lavoratore, nel corso dell’anno, sia stato accordato il tempo compensativo dovuto.
Secondo le disposizioni delle OLR 1 e 2, mediante i mezzi di controllo disponibili, il datore di lavoro si accerta in continuazione che siano state osservate le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 16 cpv. 1 OLR 1 e art. 21 cpv. 1 OLR 2).
In conformità agli articoli 16 OLR 1 oppure 21 OLR 2, nel quadro dell’accertamento dell'osservanza delle disposizioni, il datore di lavoro può effettuare la registrazione del supplemento di tempo per il lavoro notturno iscrivendo separatamente, nel registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo, le ore di lavoro notturno. Egli ha inoltre l’obbligo di tenere un conto del supplemento di tempo per ogni lavoratore.
Allo stesso modo, per gli autisti che non sono soggetti né alla OLR 1 né alla OLR 2, il datore di lavoro deve effettuare separatamente la registrazione del supplemento di tempo per il lavoro notturno e tenere un conto del supplemento di tempo per ogni lavoratore.
La regolamentazione relativa al tempo di compensazione per il lavoro notturno vale anche per i viaggi all’estero.
Il datore di lavoro deve accordare il supplemento di tempo del 10 per cento per lavoro notturno regolare o periodico non solo ai collaboratori che ricevono uno stipendio mensile, ma anche a coloro che vengono retribuiti a ore. Dal momento che l’articolo 22 LL vieta la sostituzione del tempo di riposo compensativo con il pagamento di una somma di denaro, tale diritto dev’essere accordato imperativamente sotto forma di tempo di riposo compensativo retribuito.
Conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale e alla LL, in linea di massima vigono il divieto di circolare la notte e il divieto di lavoro notturno; è possibile derogare a queste norme soltanto in casi fondati.
Per i trasporti che, secondo l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC (art. 91a ONC), non sono assoggettati al rilascio di un permesso, si presuppone la necessità del trasporto e di conseguenza anche del lavoro notturno. Per altri tipi di trasporto continua a essere necessario il permesso dell’ufficio di circolazione (art. 92 ONC); anche in questo caso viene esaminata la necessità del trasporto. Risulta quindi superflua e di conseguenza non è richiesta un’ulteriore verifica della necessità del lavoro notturno e dell'opportunità di rilascio del permesso conformemente alla LL.
I conducenti la cui attività professionale sottostà soltanto parzialmente all'OLR 1 o all’OLR 2 (conducenti a titolo accessorio) non hanno il diritto, nella loro attività professionale complessiva, di superare i limiti fissati in queste ordinanze (art. 20 cpv. 1 OLR 1 e art. 27 cpv. 1 OLR 2).
Il datore di lavoro che impiega conducenti a titolo accessorio deve accertarsi che il lavoratore, nella sua attività professionale complessiva - principale e accessoria -, non superi i limiti fissati dall’ordinanza (art. 20 cpv. 2 ORL 1 e art. 27 cpv. 2 OLR 2).
Esempio: all’interno della stessa azienda un autista guida, per l’80 per cento del suo tempo di lavoro, un autofurgone di 3,5 t (attività che generalmente rientra nel campo di applicazione della LL) e, nel tempo restante, un camion superiore a 3,5 t. Secondo l'articolo 20 capoverso 1 OLR 1, i limiti fissati devono essere rispettati nell’attività professionale complessiva, anche quando il conducente guida un autofurgone di 3,5 t nel quadro della sua occupazione a tempo parziale presso una data impresa e un camion nell’ambito della sua occupazione a tempo parziale presso un'altra impresa.
Per i conducenti impiegati a titolo accessorio, che all’infuori di tale occupazione non esercitano altra attività lucrativa in qualità di lavoratori, quali agricoltori, studenti e casalinghe, l’autorità di esecuzione stabilisce un numero di ore come base di durata del lavoro, nella misura in cui ciò s’imponga a causa dell’occupazione nella loro professione principale (art. 20 cpv. 3 OLR 1 e art. 27 cpv. 3 OLR 2).
Gli autisti sottostanno alle disposizioni dell’OLR 1 o dell’OLR 2. In merito alla compensazione del lavoro notturno si applica la LL.
Le autorità d’esecuzione delle OLR 1 e 2 hanno il mandato legale di verificare l’applicazione delle due ordinanze (art. 23 cpv. 1 OLR 1 e art. 31 cpv. 1 OLR 2). La verifica della LL e delle relative ordinanze, invece, generalmente non è di loro competenza: a questo proposito sono responsabili altre autorità cantonali (cfr. art. 41 LL). È ipotizzabile che il Cantone affidi l’esecuzione delle varie normative a un’unica autorità.
Se diverse autorità sono responsabili dell'esecuzione può accadere che la stessa impresa venga controllata da più autorità, nel caso in cui essa impieghi autisti che svolgono lavoro notturno.
In una situazione simile, raccomandiamo alle autorità interessate di eseguire un controllo congiunto nell'impresa. Tale procedura permetterebbe di aumentare l’efficienza e la trasparenza nei confronti dell’impresa controllata.
Nel caso in cui non sia possibile prendere in considerazione un controllo congiunto, invitiamo le autorità d’esecuzione a sviluppare, nel rispetto delle prescrizioni legali, la collaborazione e lo scambio d’informazioni sui controlli previsti o già svolti e di comunicarsi a vicenda eventuali osservazioni generali.
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Ultima modifica 11.05.2016