Registrazione della durata del lavoro

L’articolo 46 della legge sul lavoro (LL) dispone che i datori di lavoro tengano a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti da cui risultano le indicazioni necessarie all’esecuzione della legge e delle relative ordinanze. Da questi dati si devono poter evincere, in particolare, la durata giornaliera e settimanale del lavoro effettivamente svolto (inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario) e il periodo e la durata delle pause di almeno mezz’ora (art. 73 OLL 1).

Nuova ordinanza sulla registrazione della durata del lavoro: certezza del diritto e sgravio amministrativo

Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore con gli articoli 73a et 73b dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) due nuove eccezioni riguardanti la registrazione sistematica della durata del lavoro. Grazie alle nuove disposizioni è possibile, a determinate condizioni, concordare deroghe all'obbligo di registrazione. In questo modo si garantisce la certezza del diritto, si alleggerisce l'onere delle imprese e si rafforza l'attuazione nell'interesse di lavoratori e datori di lavoro.


Pubblicazione


Come registrare la durata del lavoro?


Checklist

Le checklist sono per le aziende e gli ispettori cantonali del lavoro un ausilio per controllare se le nuove disposizioni sulla registrazione della durata del lavoro secondo gli articoli 73a e 73b OLL 1 sono state attuate correttamente.


Indicazione della durata del lavoro e del riposo

Nelle aziende che occupano meno di 50 collaboratori la registrazione semplificata della durata del lavoro secondo l’art. 73b OLL 1 può anche essere convenuta in forma scritta con il singolo lavoratore. Nell’accordo individuale vanno fra l’altro menzionate le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti. Il presente foglio informativo può essere utilizzato come modello per questa indicazione. A seconda dell’attività svolta e della rispettiva durata massima della settimana lavorativa (45 / 50 ore), vogliate scegliere il documento appropriato. La durata massima della settimana lavorativa di 45 ore vale per lavoratori delle aziende industriali, il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, cosicché per il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto. La durata massima della settimana lavorativa di 50 ore vale per tutti gli altri lavoratori (art. 9 cpv. 1 LL).


Modello di convenzione

"Non esiste un modello di convenzione fornito dalla SECO per la rinuncia alla registrazione dettagliata della durata del lavoro. Le aziende possono così trovare la soluzione che meglio si integra ai loro processi lavorativi e che non costituisce un onere amministrativo eccessivo."


Comunicati stampa

Nuova ordinanza sulla registrazione della durata del lavoro: certezza del diritto e sgravio amministrativo  


07.04.2015

Indagine: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) - Registrazione della durata del lavoro

Data limite: 08.06.2015


22.02.2015


19.12.2013

Adeguamento della prassi di registrazione dell’orario di lavoro

La SECO invita gli ispettorati cantonali del lavoro a rivedere la prassi dei controlli degli orari di lavoro nelle aziende soggette alla legge federale sul lavoro a partire dal 1° gennaio 2014. L’adeguamento intende tenere conto delle particolari condizioni d’esercizio di determinate funzioni, tutelando nel contempo la salute dei lavoratori interessati.

Ultima modifica 14.01.2019

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https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/Arbeits-und-Ruhezeiten/Arbeitszeiterfassung.html