Istituti ospedalieri e cliniche

Gli istituti ospedalieri e le cliniche devono funzionare in modo continuo e devono essere in grado di garantire la sicurezza e la salute dei pazienti sia di notte che di giorno, domeniche comprese. La LL tiene conto di questo fatto e ha emanato disposizioni speciali applicabili anche agli istituti ospedalieri e alle cliniche nell’OLL 2 (art. 15).

Definizioni

Campo di applicazione

Istituti ospedalieri e cliniche: alcune particolarità

Tempi di lavoro e di riposo negli istituti ospedalieri o nelle cliniche  

Servizio di picchetto 

Protezione speciale dei lavoratori – Maternità 


Pubblicazioni

Ultima modifica 11.05.2016

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https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/Arbeits-und-Ruhezeiten/Krankenanstalten-und-Kliniken.html