Revisione dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1); ratifica della Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità dell'Organizzazione internazionale del lavoro OIL (Introduzione della retribuzione dei tempi di allattamento)
Il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha approvato la revisione dell’art. 60 capoverso 2 OLL 1 e nel contempo deciso di ratificare la Convenzione n. 183 dell'OIL. La modifica stabilisce il principio della retribuzione dei tempi di allattamento.
La revisione introduce un cambiamento di sistema: in primo luogo elimina la distinzione effettuata, per il computo del tempo dedicato all'allattamento come tempo di lavoro, a seconda che l'allattamento avvenga all'interno o all'esterno dell'azienda; in secondo luogo obbliga il datore di lavoro a retribuire la lavoratrice in una misura predefinita per il tempo dedicato all'allattamento.
In merito agli art. 62 capoverso 2, 65 e 66 OLL 1, si tratta unicamente di modifiche redazionali.
La revisione entrerà in vigore il 1° giugno 2014.