Ordinanza 1 (OLL 1) RS 822.111

Revisione dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1); ratifica della Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità dell'Organizzazione internazionale del lavoro OIL (Introduzione della retribuzione dei tempi di allattamento)

Il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha approvato la revisione dell’art. 60 capoverso 2 OLL 1 e nel contempo deciso di ratificare la Convenzione n. 183 dell'OIL. La modifica stabilisce il principio della retribuzione dei tempi di allattamento.

La revisione introduce un cambiamento di sistema: in primo luogo elimina la distinzione effettuata, per il computo del tempo dedicato all'allattamento come tempo di lavoro, a seconda che l'allattamento avvenga all'interno o all'esterno dell'azienda; in secondo luogo obbliga il datore di lavoro a retribuire la lavoratrice in una misura predefinita per il tempo dedicato all'allattamento.

In merito agli art. 62 capoverso 2, 65 e 66 OLL 1, si tratta unicamente di modifiche redazionali.

La revisione entrerà in vigore il 1° giugno 2014.


Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e abrogazione dell’ordinanza del DFE concernente la competenza territoriale degli organi dell’Ispettorato federale del lavoro

Il 6 luglio 2011 il Consiglio federale ha deciso di ridurre i membri della Commissione federale del lavoro a 19 (adeguamento dell'art. 81 OLL 1). I seggi sono ora ripartiti come segue: 7 seggi sia per le associazioni padronali sia per le associazioni dei lavoratori, 2 per i Cantoni, 2 per gli ambienti scientifici e 1 seggio per le organizzazioni femminili.

Inoltre, in seguito alla riorganizzazione del campo di prestazioni Condizioni di lavoro della Direzione del lavoro, l'articolo 76 OLL 1 relativo alle competenze regionali degli Ispettorati federali del lavoro è divenuto obsoleto. Di conseguenza, questa disposizione e la relativa ordinanza dipartimentale vengono abrogate.

Gli adeguamenti entrano in vigore il 1° agosto 2011


Revisione dell’articolo 30 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha approvato la modifica della disposizione concernente il lavoro notturno continuativo (art. 30 OLL 1), che entrerà in vigore il 1° agosto 2010.

La revisione riguarda i seguenti ambiti:

  • precisazione del concetto di indispensabilità aziendale a livello di ordinanza;
  • introduzione di una disposizione supplementare in base alla quale il lavoro notturno continuativo - in presenza degli altri presupposti indicati all'articolo 30 OLL 1 - è ammesso anche nel caso in cui la maggioranza dei lavoratori coinvolti chieda per iscritto di rinunciare all'alternanza con il lavoro diurno. In tale richiesta i lavoratori coinvolti devono esporre i motivi di tale scelta, principalmente dettata da ragioni personali o familiari;
  • modifica redazionale dell'articolo 30 OLL 1

Archivio 2009

Revisioni delle ordinanze 1 (OLL 1) e 4 (OLL 4) concernenti la legge sul lavoro

Il Consiglio federale ha approvato il 6 maggio 2009 gli adeguamenti tecnici dell'OLL 1 e dell'OLL 4. Le modifiche entreranno in vigore il 1° giugno 2009.

La revisione degli articoli 5 e 7 della legge sul lavoro (LL) ha introdotto una distinzione tra le competenze della Confederazione e dei Cantoni nella procedura di assoggettamento delle aziende alle prescrizioni speciali per aziende industriali e nella procedura di approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio. Alla Confederazione spetta il ruolo di autorità di alta vigilanza, mentre i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione in materia di assoggettamento e di procedura di approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio (tranne nell'ambito che rimane di competenza della Confederazione conformemente all'art. 7 cpv. 4 LL). Le modifiche dell'OLL 1 e dell'OLL 4 tengono conto di queste novità previste dalla legge.

Nell'OLL 1 le disposizioni centrali concernenti i sistemi di informazione e di documentazione (art. 85 e 86 OLL 1) nonché lo scambio di dati e la sicurezza dei dati (art. 87 OLL 1) sono adeguate alla nuova attribuzione delle competenze. In particolare, si stabilisce in dettaglio quali dati devono essere acquisiti dalla Confederazione e quali dai Cantoni per l'adempimento dei loro compiti e come deve svolgersi la trasmissione dei dati.

Anche l'OLL 4 è adeguata alla nuova attribuzione delle competenze per quanto riguarda l'assoggettamento delle aziende industriali e la procedura di approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio

Archivio 2008

Revisioni delle ordinanze 1 (OLL 1) e 4 (OLL 4) concernenti la legge sul lavoro

Il Consiglio federale ha approvato il 29 ottobre 2008 le modifiche all'OLL 1 e OLL 4. Le modifiche entrano in vigore il 1° dicembre 2008.

Con la revisione dell'OLL 1, è stata adeguata la prescrizione sulla rotazione in senso inverso (passaggio dalla squadra della notte alla squadra del pomeriggio e da questa alla squadra del mattino): pur rimanendo un'eccezione, la rotazione in senso inverso è possibile su esplicita richiesta della maggioranza dei lavoratori interessati. La modifica è dovuta alle difficoltà di attuazione pratiche riscontrate nell'applicazione della prescrizione attuale sulla rotazione in senso inverso. Infatti, l'attuale requisito di una durata del riposo di 72 ore prevista per la settimana lavorativa di sei giorni, non è rispettato, nonostante il fatto che, secondo varie testimonianze, in alcuni stabilimenti i lavoratori hanno segnalato una preferenza per la rotazione in senso inverso (periodo di riposo più lungo durante i fine settimana; in alcuni casi, la rotazione in senso inverso è considerata più riposante della rotazione in avanti).
. Con la revisione dell'OLL 4, sono state adeguate le prescrizioni relative alle aziende non industriali soggette alla procedura di approvazione dei piani. L'adattamento e il completamento dell'articolo 1, capoverso 2, OLL 4, dovrebbe contribuire a garantire che anche per le aziende non industriali che presentano un potenziale pericolo siano prese già nella fase di pianificazione le necessarie misure.
Inoltre, la versione italiana e francese dell'art. 10, cpv. 1, OLL 4, nonché l'art. 20, cpv. 3, OPA sono state adattate. La revisione ha permesso l'allineamento con il testo decisivo in tedesco.

Ultima modifica 11.03.2016

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