La possibilità di tenere un negozio aperto la domenica o di offrire un servizio è disciplinata nelle leggi cantonali sull’apertura dei negozi. Diversamente dalla protezione dei lavoratori, alla quale la legge sul lavoro riconosce la massima priorità, l’attenzione si concentra in questo caso sulla quiete pubblica.
La legge sul lavoro (LL; RS 822.11) vieta in generale il lavoro domenicale. In linea di massima, tra le 23:00 del sabato e le 23:00 della domenica è proibito impiegare dipendenti (art. 18 LL). Il lavoro domenicale può essere autorizzato solo in casi eccezionali e a determinate condizioni. L’articolo 25 e segg. dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) prevedono disposizioni speciali per determinati negozi.
Diversamente da quanto previsto per la protezione della salute agli articoli 6, 35 e 36a LL, le prescrizioni in materia di durata del lavoro e del riposo contenute nella legge sul lavoro non si applicano ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato (art. 3 lett. d LL). Ciò significa che questi lavoratori sono esonerati anche dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro domenicale. Secondo l’articolo 9 OLL 1 esercita un ufficio direttivo elevato il lavoratore che, sulla base della sua posizione nell’azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte di essa. Generalmente gli amministratori delegati (CEO) e i membri della direzione rientrano in questa categoria.
- Le aziende delle regioni turistiche per quanto riguarda il servizio alla clientela durante la stagione (art. 25 OLL 2).
- I centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale (art. 25 OLL 2 in combinato disposto con l’ordinanza del DEFR per la designazione dei centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale).
- I chioschi situati lungo le strade e nelle piazze pubbliche (art. 26 OLL 2).
- Le aziende al servizio dei viaggiatori nelle stazioni, negli aeroporti, in altre grandi stazioni dei trasporti pubblici e nelle località di confine, con un’offerta limitata di prodotti o servizi che risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori (art. 26 OLL 2). Questa disposizione speciale è limitata al servizio alla clientela.
- I negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori, la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori (art. 26 OLL 2). Questa disposizione speciale è limitata al servizio alla clientela.
- Le aziende nelle stazioni1 che, per il grosso traffico viaggiatori sono centri di trasporto pubblico e negli aeroporti2 (art. 26a OLL 2 in combinato disposto con l’ordinanza del DEFR per la designazione dei centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale). Questa disposizione è limitata al servizio alla clientela.
- Le panetterie, pasticcerie e confetterie, purché vendano prevalentemente gli articoli di propria produzione (art. 27 OLL 2).
- I negozi di fiori del commercio al dettaglio (art. 29 OLL 2).
1 Aarau, Baden, Basel Badischer Bahnhof, Basel SBB, Bellinzona, Bern, Biel/Bienne, Brig, Bülach, Bulle, Burgdorf, Chur, Dietikon, Frauenfeld, Fribourg/Freiburg, Genève, Genève-Aéroport, Lausanne, Lenzburg, Lugano, Luzern, Morges, Neuchâtel, Nyon, Olten, Renens, Schaffhausen, Sion, Solothurn, St. Gallen, Thalwil, Thun, Uster, Vevey, Visp, Wil, Winterthur, Yverdon-les-Bains, Zug, Zürich Flughafen, Zürich Altstetten, Zürich Enge, Zürich Hauptbahnhof, Zürich Oerlikon, Zürich Stadelhofen
2 Bern Belp, Genève Cointrin, Lugano Agno, Sion, St. Gallen Altenrhein, Zürich Kloten
Ultima modifica 09.08.2021