Indennità di disoccupazione

In Svizzera, le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente sono assicurate obbligatoriamente contro la disoccupazione (eccezioni vedi art. 2, cpv. 2, LADI). Non sono invece tenuti a versare contributi, e di conseguenza non sono assicurati, coloro che esercitano un’attività indipendente.

Lo scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione è garantire ai disoccupati un reddito sostitutivo adeguato. L'indennità viene corrisposta dalla cassa di disoccupazione prescelta sotto forma di indennità giornaliere (indennità di disoccupazione). Per far valere il diritto all'indennità devono essere soddisfatti diversi presupposti.

Gli URC sono a disposizione di tutte le persone in cerca d'impiego che dimorano in Svizzera e vi sono autorizzati ad esercitare un’attività lucrativa per sostenerli nella loro ricerca di un lavoro. Queste ultime vengono seguite dai consulenti URC e invitate regolarmente a svolgere colloqui di consulenza e di controllo. Le domande e le risposte più importanti sono disponibili su FAQ Indennità di disoccupazione (lavoro.swiss).

Opuscoli

Diversi opuscoli che trattano della disoccupazione si trovano sul sito sequente:

Istruzioni

Informazioni

Per domande sull'indennità di disoccupazione rivolgersi alla cassa di disoccupazione prescelta. Se non è ancora stata effettuata alcuna iscrizione, rivolgersi alla cassa pubblica di disoccupazione del Cantone di domicilio oppure alla cassa di disoccupazione di un'organizzazione dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Per domande riguardanti la consulenza e il collocamento rivolgersi all'URC competente.

Contatto Whistleblowing

Ultima modifica 03.10.2023

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