La legge sul collocamento (LC) disciplina il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito.
La LC si prefigge l'obiettivo di tutelare le persone in cerca di impiego e il personale a prestito e a tale scopo prevede che:
- Chiunque esercita regolarmente e dietro compenso un'attività di collocamento, istituendo contratti tra persone in cerca di impiego e datori di lavoro, necessita di un'autorizzazione di collocamento.
- Chiunque assume dipendenti e li mette a disposizione dei propri clienti per occupazioni di tipo professionale (il caso più consueto è il lavoro temporaneo), necessita di un'autorizzazione di fornitura di personale a prestito.
La concessione dell'autorizzazione è vincolata al soddisfacimento di alcuni presupposti e condizioni. Per lo svolgimento di attività di collocamento e di fornitura di personale a prestito in Svizzera è necessaria un'autorizzazione cantonale da richiedere al Cantone in cui ha sede l'impresa.
In caso l'attività venga svolta anche oltre confine,é necessaria un'ulteriore autorizzazione federale da richiedere alla SECO, che riveste anche la funzione di autorità di vigilanza sulle autorità cantonali di esecuzione.
La SECO gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un elenco elettronico delle imprese di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate, che attualmente conta più di 5400 imprese.