Distacco e misure collaterali
Accordo sulla libera circolazione delle persone
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE, in vigore dal 2002, conferisce ai cittadini svizzeri e a quelli degli Stati dell’UE e dell’AELS il diritto di scegliere liberamente, nel territorio delle parti contraenti, il luogo di lavoro e di soggiorno. L’accordo liberalizza inoltre le prestazioni di servizi per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile.
Misure collaterali
Per proteggere i lavoratori dal fenomeno del dumping salariale, incompatibile con le condizioni salariali e lavorative svizzere, sono state introdotte il 1° luglio 2004 le cosiddette misure collaterali. Esse intendono garantire, tra l’altro, condizioni di concorrenza identiche per imprese sia svizzere sia estere.
Queste misure comprendono sostanzialmente le seguenti regole:
- la legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera obbliga i datori di lavoro stranieri che distaccano lavoratori in Svizzera a rispettare le condizioni di lavoro e salariali minime vigenti nel nostro Paese;
- se vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali, le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro in materia di salari minimi, orari di lavoro, controlli paritetici e sanzioni possono essere più facilmente dichiarate di obbligatorietà generale. Ciò significa che da quel momento tutte le aziende del settore devono rispettare le disposizioni del contratto collettivo di lavoro divenuto di obbligatorietà generale in via agevolata;
- nei settori senza un contratto collettivo di lavoro possono essere stipulati, in caso di ripetuti dumping salariali, contratti normali di lavoro che stabiliscano salari minimi vincolanti. Da quel momento tutte le aziende del settore devono rispettarli.
Le commissioni tripartite cantonali vigilano sul mercato del lavoro svizzero e possono controllare imprese sia svizzere sia straniere. Se rilevano che in una data impresa vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo e il ramo, possono proporre l’emanazione, a tempo determinato, di salari minimi vincolanti. Nei rami con contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale spetta alle commissioni paritetiche controllare che le imprese svizzere o straniere rispettino quanto stabilito in tali contratti. A livello nazionale è la commissione tripartita federale che vigila sul mercato del lavoro.
Protezione dei salari nel pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III)
La protezione dei salari è parte integrante del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)». Nel corso dei negoziati, la Svizzera e l'UE hanno concordato un piano di garanzia a tre livelli per salvaguardare le condizioni salariali e lavorative vigenti in Svizzera. Questo comprende i principi «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» e il sistema duale di esecuzione (commissioni paritetiche e Cantoni) delle misure collaterali, eccezioni in materia di termine di notifica preliminare, cauzione e obbligo di documentazione per i prestatori di servizi indipendenti, nonché una clausola di non regressione. Grazie a misure nazionali supplementari, l'attuale livello di protezione salariale rimane invariato. Le misure confluiscono nel messaggio sul pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III).