Prestatori indipendenti di servizi

I prestatori di servizi indipendenti che sono cittadini dell'UE/AELS e la cui sede aziendale si trova in uno Stato membro dell'UE/AELS possono in linea di principio lavorare in Svizzera per un massimo di tre mesi o 90 giorni per anno civile attraverso la procedura di notifica.

Su richiesta, i prestatori indipendenti di servizi devono dimostrare di esserlo. Durante un controllo sul posto, quindi, devono poter esibire i seguenti documenti, redatti in una lingua ufficiale svizzera:

  • una copia della notifica o – se secondo la legislazione sugli stranieri l’esercizio dell’attività lucrativa è soggetta ad autorizzazione – una copia dell’autorizzazione;
  • il modulo A1 rilasciato dall’assicurazione sociale del Paese di provenienza;
  • una copia del contratto concluso con il mandante o committente. In assenza di un contratto scritto, una conferma scritta da parte del mandante o committente per il mandato o contratto d’appalto da eseguire in Svizzera.

Il mancato rispetto dell’obbligo di presentare questi documenti può essere sanzionato.

Ultima modifica 26.09.2022

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https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/dienstleistungserbringung-durch-selbststaendig-erwerbstaetige.html