Sono soggetti a obbligo di notifica anche i prestatori indipendenti, cittadini di uno Stato dell’UE-25/AELS, che esercitano in Svizzera un’attività lucrativa per meno di 90 giorni. A determinate condizioni questa regola vale anche per i cittadini di Bulgaria e Romania (UE-2).
Su richiesta, i prestatori indipendenti di servizi devono dimostrare di esserlo. Durante un controllo sul posto, quindi, devono poter esibire i seguenti documenti, redatti in una lingua ufficiale svizzera:
- una copia della notifica o – se secondo la legislazione sugli stranieri l’esercizio dell’attività lucrativa è soggetta ad autorizzazione – una copia dell’autorizzazione;
- il modulo A1 rilasciato dall’assicurazione sociale del Paese di provenienza;
- una copia del contratto concluso con il mandante o committente. In assenza di un contratto scritto, una conferma scritta da parte del mandante o committente per il mandato o contratto d’appalto da eseguire in Svizzera.
Il mancato rispetto dell’obbligo di presentare questi documenti può essere sanzionato.
Ultima modifica 17.12.2015