Distacco di lavoratori in Svizzera
Si parla di «distacco di lavoratori» quando un datore di lavoro invia, a scopi di lavoro e per un periodo limitato, una parte dei suoi lavoratori in uno stato diverso da quello in cui risiede e dove tali lavoratori svolgono abitualmente il loro lavoro.
I lavoratori distaccati rimangono vincolati al contratto stipulato con il loro datore di lavoro e soggetti ai sistemi di sicurezza sociale del Paese d’origine.
A tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati l’UE ha approvato nel 1996 un’apposita direttiva.
Scopo della legge sui lavoratori distaccati
La legge sui lavoratori distaccati contiene disposizioni volte a prevenire il dumping abusivo dei salari e delle condizioni lavorative in Svizzera. Queste disposizioni prescrivono che le norme valevoli per i lavoratori residenti in Svizzera siano applicate anche ai lavoratori distaccati.
Tali norme sono quindi vincolanti e concernono: la retribuzione minima, i periodi di lavoro e riposo, la durata minima delle vacanze, la sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro, la tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani, nonché il pari trattamento tra uomo e donna. Possono essere contenute in leggi e ordinanze federali, in contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale o nei contratti normali di lavoro di cui all’articolo 360a del Codice delle obbligazioni svizzero.
Sanzioni
La SECO redige mensilmente un elenco di prestatori di servizi che hanno violato le disposizioni della legge sui lavoratori distaccati. Nell’elenco pubblicato su Internet figurano soltanto le persone ufficialmente sanzionate con un divieto di offrire servizi. L’elenco di tutti i prestatori di servizi oggetto di una sentenza passata in giudicato, invece, viene messo a disposizione su richiesta.