Procedura di notifica

Lavoratori dipendenti distaccati da ditte aventi sede in uno Stato UE/AELS, indipendentemente dalla loro cittadinanza possono svolgere un’attività lucrativa in Svizzera per una durata massima di tre mesi o 90 giorni per anno civile nell’ambito della procedura di notifica. Prima del distacco in Svizzera i cittadini di Stati terzi devono essere stati ammessi a titolo permanente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato dell’UE o dell’AELS (ossia essere in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente da almeno 12 mesi).

Mantenimento della clausola di salvaguardia nell’ALC relativa alla Croazia

Nella seduta del 22 novembre 2023, il Consiglio federale ha deciso di applicare per un periodo supplementare di un anno la clausola di salvaguardia prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone nei confronti dei cittadini croati che vengono a lavorare in Svizzera. Il numero di nuovi permessi sarà limitato allo stesso livello del 2023.

Maggiori informazioni sui cittadini croati sono reperibili nella pagina web della Segreteria di Stato della migrazione.

Regno Unito (Brexit)

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE) e dopo la fase transitoria convenuta fino al 31 dicembre 2020, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE non sarà più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici non sono più considerati cittadini dell’UE.

La Svizzera e il Regno Unito hanno firmato il 25 febbraio 2019 un accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Questo accordo preserva al di là della Brexit i diritti acquisiti sotto l’ALC dai cittadini del Regno Unito in Svizzera e dai cittadini svizzeri nel Regno Unito. Rispetto all’ALC prevede un accesso limitato alla fornitura di prestazioni di servizi in Svizzera.

La Svizzera e il Regno Unito hanno siglato, il 14 dicembre 2020, l’accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi che è applicato dal 1° gennaio 2021 e rimane valido fine al 31 dicembre 2025. Questo accordo liberalizza le condizioni d’accesso al mercato del lavoro svizzero per i prestatori di servizi provenienti dal Regno Unito che forniscono nel nostro Paese prestazioni fino a 90 giorni per anno civile.

Prestazioni di servizi in provenienza dal Regno Unito

I prestatori di servizi con sede nel Regno Unito, siano essi lavoratori distaccati o indipendenti, continuano a soggiacere alla procedura di notifica. Si applicano regole simili a quelle previste per la procedura di notifica relativa alle prestazioni di servizi in provenienza da Stati dell’UE/AELS.

I cittadini dell’UE/AELS o di Stato terzo residenti nel Regno Unito, a prescindere dalla loro nazionalità, possono essere distaccati in Svizzera unicamente se sono stati previamente ammessi a titolo permanente (ossia da almeno dodici mesi in virtù di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente) sul mercato del lavoro regolare del Regno Unito.

I prestatori di servizi indipendenti cittadini dell’UE/AELS e residenti nel Regno Unito non sono coperti né dall’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini né dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi. Tuttavia, in virtù dell’articolo 23 ALC, la Svizzera ha deciso di tutelare i loro diritti acquisiti. Per poter continuare a fornire le loro prestazioni di servizi in Svizzera, queste persone devono soddisfare le due condizioni cumulative previste dall’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini: la prestazione di servizi dev’essere iniziata al più tardi il 31 dicembre 2020 e prima di tale data dev’essere stato stipulato un pertinente contratto scritto.

Procedura di notifica per attività di breve durata (assunzione d’impiego)

I cittadini britannici che assumono un impiego in Svizzera per una durata massima di tre mesi non possono più ricorrere alla procedura di notifica. Conformemente alle disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), queste persone necessitano di un permesso di lavoro.Il datore di lavoro in Svizzera deve presentare una pertinente richiesta all’autorità cantonale competente.

Maggiori informazioni sono reperibili al link seguente:

Ultima modifica 22.12.2023

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