Responsabilità solidale

Nel 2013 la responsabilità solidale prevista dalla legge sui lavoratori distaccati è stata rafforzata. Essa vale per i settori dell’edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell’edilizia e viene concretizzata nell’ordinanza sui lavoratori distaccati.

Se un subappaltatore non rispetta le condizioni salariali e lavorative minime definite in un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il lavoratore può far valere i suoi diritti procedendo contro l’appaltatore primario secondo il diritto civile. Quest’ultimo risponde delle violazioni di ciascun subappaltatore all’interno di una catena di subappalto.

L’appaltatore primario può liberarsi da questa responsabilità se dimostra che nell’attribuire i mandati all’interno della catena di subappalto ha usato la dovuta diligenza. Nel concreto deve esigere che i subappaltatori rendano verosimile il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime.

L’appaltatore primario è responsabile in modo sussidiario nei confronti del subappaltatore. Ciò significa che il lavoratore deve innanzitutto citare in giudizio il suo datore di lavoro prima di avanzare pretese nei confronti dell’appaltatore primario.

Obbligo di diligenza dell’appaltatore primario nell’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

L’obbligo di diligenza è costituito sostanzialmente da tre elementi, che possono assumere un’importanza diversa a seconda dei casi. L’appaltatore primario deve decidere di volta in volta quale grado di diligenza usare nei confronti dei singoli subappaltatori e a quali elementi dare maggiore o minore peso. I tre elementi sono:

1. Evidenziazione del rispetto delle condizioni salariali e lavorative (art. 8b cap. 1 e 2 ODist): questa fase interviene al momento dell’attribuzione dei lavori. L’appaltatore primario deve esigere che il subappaltatore renda verosimile, sulla base di documenti convincenti, che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime;

2. Provvedimenti contrattuali (art. 8c ODist): nel contratto di appalto l’appaltatore primario deve concordare con il subappaltatore l’eventuale riattribuzione di lavori a un secondo e a un terzo subappaltatore. Deve esigere che nel contratto sia garantito che qualsiasi riattribuzione deve essere sottoposta alla sua approvazione. Può inoltre riservarsi contrattualmente il diritto di consultare i dati sulle condizioni salariali e lavorative per poter esercitare il suo obbligo di diligenza;

3. Provvedimenti organizzativi (art. 8c ODist): sono inoltre necessarie misure organizzative per garantire che a ogni attribuzione di lavori nell’ambito del suo progetto di costruzione l’appaltatore primario possa sempre prima controllare il subappaltatore incaricato dell’esecuzione. A tale scopo deve visionare il cantiere per assicurarsi che non vi operi nessun subappaltatore che non sia stato precedentemente da lui controllato.

I subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera iscritti da meno di due anni nel registro di commercio che non sono ancora stati controllati da una commissione paritetica (CP) responsabile di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale devono trasmettere le loro dichiarazioni alla relativa CP affinché possa effettuare un controllo (art. 8b cpv. 3 LDist).

Per adempiere al principio di responsabilità solidale, l’appaltatore primario deve quindi esercitare la dovuta diligenza nel commissionare lavori ai suoi subappaltatori. Il rispetto dell’obbligo di diligenza dipende dalle circostanze del caso concreto. L’ordinanza sui lavoratori distaccati fornisce indicazioni sui documenti con cui il subappaltatore può dimostrare all’appaltatore primario di rispettare le condizioni salariali e lavorative minime. Tuttavia, la sola raccolta di documenti non è sempre sufficiente per adempiere all’obbligo di diligenza. Sono infatti determinanti le circostanze del caso concreto. All’appaltatore primario deve sembrare verosimile, alla luce di tutte le circostanze del caso, che il subappaltatore rispetti le condizioni salariali e lavorative minime.

Adeguamenti al 1° gennaio 2023:

Nell’autunno del 2021 un gruppo di esperti guidato dalla SECO e comprendente rappresentanti delle parti sociali, delle associazioni del settore della costruzione e dei Cantoni ha discusso la necessità di modificare le disposizioni sull’obbligo di diligenza per l’appaltatore primario nell’ODist. Nel corso dei lavori del gruppo di esperti è emersa una certa necessità di aggiornamento sulla base delle precedenti esperienze di adempimento di tale obbligo. I lavori hanno portato alle raccomandazioni del gruppo di esperti su come l’obbligo di diligenza dell’appaltatore primario possa essere adempiuto nella prospettiva odierna, sulla base degli sviluppi della pratica.

Queste raccomandazioni sono rivolte agli appaltatori primari che attribuiscono lavori in subappalto e specificano gli aspetti di cui devono tenere conto. Inoltre, su raccomandazione del gruppo di esperti, il Consiglio federale ha modificato l’ODist con effetto dal 1° gennaio 2023. L’articolo 8b capoverso 1 lettere b e c dell’ODist recita ora come segue: (RU 2022 779)


Modelli di documento

I seguenti Modelli di documento possono servire a comprovare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative. Sono concepiti come ausilio per l’appaltatore primario e i subappaltatori, anche se il loro utilizzo non è obbligatorio. Per la dichiarazione delle condizioni salariali e lavorative le associazioni di categoria e gli imprenditori possono utilizzare documenti propri.

L’ODist prevede altre possibilità di attestazione, come l’iscrizione in un registro professionale (art. 8b cpv. 1 lett. d ODist) o la conferma da parte di una CP che ha svolto un controllo (art. 8b cpv. 1 lett. c ODist).

Dichiarazione sul rispetto delle condizioni salariali minime

Per subappaltatore con sede o domicilio in Svizzera (DOCX, 33 kB, 21.08.2013)Dichiarazione sul rispetto delle condizioni salariali minime

Per subappaltatore con sede o domicilio all’estero (DOCX, 27 kB, 21.08.2013)Dichiarazione sul rispetto delle condizioni salariali minime

Dichiarazione sul rispetto delle condizioni lavorative minime

Per subappaltatore con sede o domicilio in Svizzera (2) (DOCX, 45 kB, 09.03.2023)Dichiarazione sul rispetto delle condizioni lavorative minime

Per subappaltatore con sede o domicilio all’estero (2) (DOCX, 45 kB, 09.03.2023)Dichiarazione sul rispetto delle condizioni lavorative minime


Rapporto sull’efficacia della responsabilità solidale

Il 20 giugno 2018 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull’efficacia della responsabilità solidale dell’appaltatore primario nel campo dell’edilizia. Il 14 dicembre 2012 il Parlamento ha approvato il rafforzamento della responsabilità solidale dell’appaltatore primario per l’inosservanza delle condizioni salariali e lavorative minime da parte dei suoi subappaltatori e ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto sull’efficacia della regolamentazione cinque anni dopo la sua entrata in vigore, il 15 luglio 2013.

Comunicato stampa

20.06.2018

Prevenzione efficace grazie alla responsabilità solidale

Il 20 giugno 2018 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull’efficacia della responsabilità solidale dell’appaltatore primario nel campo dell’edilizia. Il rapporto conferma che la responsabilità solidale ha raggiunto i suoi obiettivi: al momento di assegnare i lavori edili, gli appaltatori verificano il rispetto delle condizioni salariali e lavorative da parte dei loro subappaltatori. La rafforzata responsabilità solidale ha portato a una maggiore cautela nell’attribuzione dei lavori e ha un effetto preventivo per quanto riguarda le violazioni delle condizioni salariali sui cantieri svizzeri.


Ultima modifica 22.12.2022

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