Controlli all'esportazione e sanzioni

Le esportazioni sono di fondamentale importanza per l'economia svizzera. È per questo che il nostro paese si adopera per un'apertura dei mercati e per il libero scambio. Ci sono tuttavia determinate categorie di beni che devono essere controllate all'esportazione, all'importazione o al transito. Si tratta del materiale d'armamento e dei beni che possono essere utilizzati per la fabbricazione o la diffusione di armi di distruzione di massa. Un controllo di questo tipo è efficace solo se viene coordinato a livello internazionale, per cui un gruppo di Stati ha creato diversi regimi di controllo delle esportazioni (cfr. rubrica Politica dei controlli delle esportazioni).
 

In Svizzera, i controlli di beni concordati a livello internazionale sono disciplinati da due leggi: la legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) e la legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51). Sono soggetti a controlli i beni a duplice impiego (detti anche beni dual use), ovvero beni che possono essere utilizzati sia a scopo civile sia militare, il materiale bellico nonché i beni militari speciali.

La legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) disciplina le esportazioni di beni a duplice impiego (p. es. macchine utensili, determinati prodotti chimici, ecc.) e di beni militari speciali (p. es. aerei militari d'addestramento, simulatori militari, ecc.). La LBDI consente l'applicazione di accordi internazionali e misure di controllo, in particolare decisioni basate sulla convenzione internazionale sulle armi chimiche, sulla convenzione sulle armi biologiche e tossiniche e sui quattro regimi internazionali di controllo. Le domande d'esportazione sono respinte, per esempio, se il materiale esportato servirà a produrre armi di distruzione di massa o sistemi vettori, oppure ad armare uno Stato il cui comportamento costituisce una minaccia per la sicurezza regionale o globale.

A livello pratico, le aziende trasmettono una richiesta di esportazione alla SECO, che ne verifica il contenuto. Un gruppo interdipartimentale di controllo delle esportazioni decide nei casi di particolare importanza. Se non è possibile trovare un'intesa, la decisione spetta al Consiglio federale. In base alla legislazione sul controllo dei beni di duplice impiego, anche i beni per i quali non è necessaria un'autorizzazione possono essere sottoposti all'obbligo di dichiarazione. In tali casi l'esportazione è possibile solo con l'accordo della SECO. Lo scopo di questa cosiddetta clausola catch-all è quello di evitare l'esportazione di beni che non sottostanno all'obbligo di autorizzazione ma che potrebbero servire a fabbricare armi di distruzione di massa. In caso di autorizzazione negata (denial), ne sono informati gli altri Stati che fanno parte del regime di controllo delle esportazioni affinché non venga autorizzata l'esportazione di un bene equivalente per lo stesso destinatario finale e il controllo auspicato non venga eluso.

La legge sul materiale bellico (LMB) disciplina la fabbricazione, il transito (importazione, esportazione e transito), la mediazione e il commercio di materiale bellico. Sono considerati materiale bellico le armi, le munizioni, gli esplosivi militari e le attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per la condotta del combattimento. La fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti. È accordata particolare importanza al mantenimento della pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità regionale, come pure alla situazione dei diritti umani nel Paese destinatario.

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Ultima modifica 19.04.2024

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