dal 2015

Permessi di esportazione individuali rilasciati dei beni a duplice impiego e dei beni militari speciali:

Le statistiche della SECO riguardanti i beni elencati negli allegati 2, 3 e 5 OBDI riguardano i permessi individuali rilasciati. La SECO può rilasciare dei permessi d'esportazione generali per l’esportazione di beni dell’allegato 2 parte 2 e degli allegati 3 e 5 OBDI verso gli Stati che partecipano a tutte le misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera (elenco di Stati dell’allegato 7).

Siccome la tariffa doganale non prevede una distinzione per i beni a duplice impiego, non è possibile rilevare dati in merito ai beni effettivamente esportati. Le transazioni possono figurare più volte nelle statistiche perché i permessi ai sensi dell’OBDI sono validi soltanto due anni e, dopo una proroga unica di due anni, devono essere rilasciati ex novo.

Vi figurano il numero di riferimento dell’affare, il numero di controllo all’esportazione del bene autorizzato, il Paese di destinazione e il valore della merce.

Richieste individuali di esportazione rifiutate:

Secondo l'Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiegoIl permesso individuale è rifiutato se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati sono utilizzati per lo sviluppo, la produzione o l’impiego di armi biologiche o chimiche (armi BC); o sono utilizzati per lo sviluppo, la produzione o l’impiego di armi nucleari (armi A) o di aeromobili senza equipaggio destinati all’impiego di armi ABC e alla proliferazione di simili armi; o contribuiscono all’armamento convenzionale di uno Stato il cui comportamento minaccia la sicurezza regionale o globale. Per il resto si applicano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego. La riesportazione di un bene importato può pure essere rifiutata se lo Stato d’origine informa la SECO che, per la riesportazione, esige il suo consenso e questo manca. L'autorizzazione specifica per l'esportazione o l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili sarà rifiutata se vi è motivo di ritenere che il bene in questione venga usato dal destinatario finale come strumento di repressione.

Ultima modifica 08.04.2024

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Controllo delle esportazione di beni industriali
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