Autorizzazioni generali d’esportazione

Cifre chiave nel contesto delle licenze generali di esportazione

Secondo l'articolo 8 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) in applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può escludere il rilascio dell’autorizzazione per taluni Paesi di destinazione. Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni o eccezioni a misure di controllo nei confronti di taluni Paesi di destinazione, in particolare per Parti ad accordi internazionali o Paesi che partecipano alle misure di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera.

Secondo l'articolo 12 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1) la SECO può rilasciare un’autorizzazione generale ordinaria d’esportazione (AGO) per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e agli allegati 3 e 5 verso gli Stati che partecipano a tutte le misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera. L’elenco di questi Stati è contenuto nell’allegato 7. La SECO può altresì rilasciare un’AGO per l’esportazione di beni di cui all’allegato 4 verso Stati membri dell’Unione europea o verso Stati che hanno siglato un accordo di cooperazione con l’Unione europea in merito ai programmi europei di navigazione satellitare.

Secondo l'articolo 13 dell’OBDI la SECO può rilasciare un’autorizzazione generale straordinaria d’esportazione (AGS) per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e di cui agli allegati 3 e 5 verso Stati che non figurano nell’elenco dell’allegato 7.

Le autorizzazioni generali d'esportazione (PG) possono essere rilasciate anche nel quadro dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici (OCDP; RS 946.202.21).

La seguente tabella contiene le esportazioni di beni militari speciali elencati nell'allegato 3 dell'ordinanza sul controllo dei beni che sono state effettuate utilizzando l’autorizzazione generale ordinaria d’esportazione (AGO). I dati si riferiscono alle relazioni dei titolari di licenze generali.

Ultima modifica 04.03.2024

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