Negli ultimi anni la responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social Responsibility, CSR) ha acquistato notevole importanza a livello internazionale ed è stata oggetto di cambiamenti strutturali. Si sono sviluppati nuovi strumenti mentre quelli già in essere sono stati aggiornati e ampliati. Nel 2010 è uscita la guida ISO 26000 sulla responsabilità sociale, mentre nel 2011 sono state aggiornate le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali per una condotta aziendale responsabile e pubblicati i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Anche gli obiettivi dell’ONU per lo sviluppo sostenibile del 2015 (Agenda 2030) mettono in luce il contributo dell’economia privata allo sviluppo sostenibile.
Panoramica degli standard internazionali di RSI (solo in inglese) (PDF, 40 kB, 09.08.2019)
Linee guida OCSE per le imprese multinazionali per una condotta aziendale responsabile
Le Linee guida OCSE stabiliscono norme comportamentali esaustive che i Governi rivolgono alle aziende multinazionali. Esse aiutano le imprese a esercitare la loro responsabilità e vanno attuate ovunque tali imprese siano operative. Queste linee guida non sono giuridicamente vincolanti, ma la loro attuazione è promossa dai Punti di contatto nazionali (PCN) degli Stati firmatari. Eventuali violazioni devono essere denunciate ai PCN, i quali possono istituire una piattaforma di dialogo o avviare una procedura di mediazione. L’attuazione delle Linee guida da parte delle imprese, in particolare il dovere di diligenza, è supportata da guide generali e specifiche di settore (comprendenti tra gli altri il settore minerario, dell’agricoltura, dell’abbigliamento e delle finanze).
Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani
I Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani comprendono 31 principi e si basano su tre pilastri:
- Obbligo dello Stato: gli Stati sono tenuti ad avviare i necessari provvedimenti (p. es. leggi, incentivi e misure di promozione) atti a proteggere la popolazione da violazioni dei diritti umani, anche da parte di attori privati (imprese incluse).
- Responsabilità delle imprese: le imprese sono tenute a rispettare i diritti umani e, secondo le circostanze, ad agire con la dovuta diligenza.
- Diritto a un ricorso effettivo: gli Stati e le imprese hanno la responsabilità di fornire un aiuto effettivo ai soggetti colpiti attraverso strumenti giudiziali e stragiudiziali.
I Principi guida sono applicati a tutti gli Stati e a tutte le imprese indipendentemente dalla loro dimensione, settore operativo, sede, proprietà e struttura. Non costituiscono tuttavia alcun obbligo giuridico secondo il diritto internazionale. Il piano d’azione nazionale per le imprese e i diritti umani mostra come sono attuati in Svizzera i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
Global Compact delle Nazioni Unite
Con i suoi 10 principi universali su diritti umani, norme sul lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, il Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) offre un accesso alle tematiche della responsabilità sociale d’impresa e funge da piattaforma di interconnessione e apprendimento. Con oltre 10 000 imprese e organizzazioni partecipanti rappresenta oggi la più vasta rete mondiale per una gestione aziendale responsabile. L’UNGC è concepito come piattaforma «multi-stakeholder», il cui obiettivo principale è promuovere lo scambio tra i singoli portatori d’interesse che lavorano in comune all’attuazione dei principi. Ogni anno le imprese partecipanti sono tenute a pubblicare un rapporto sui progressi compiuti nell’attuazione dei principi. La Confederazione sostiene la Rete svizzera del Global Compact attraverso un partenariato.
Guida ISO 26000 sulla responsabilità sociale
La guida ISO 26000 alla responsabilità sociale è stata sviluppata nell’ambito di un ampio processo internazionale cui hanno partecipato Paesi industrializzati e in via di sviluppo, imprese, organizzazioni dei lavoratori, dei consumatori e non governative. Il suo obiettivo è agevolare l’orientamento strategico dei processi di business delle imprese e delle organizzazioni secondo i criteri di una gestione aziendale responsabile. L’ISO 26000 offre un quadro completo ed esaustivo sulla responsabilità sociale, ma contrariamente ad altre norme ISO non è certificabile.
Global Reporting Initiative
La Global Reporting Initiative (GRI) mette a disposizione un quadro di riferimento applicabile nel mondo intero per la redazione di rapporti di sostenibilità basati su criteri riconosciuti a livello internazionale. Essa comprende principi e indicatori che consentono alle imprese e alle organizzazioni di misurare le loro prestazioni economiche, ecologiche e sociali. Un rapporto redatto in base ai criteri GRI offre inoltre ai portatori d’interesse un quadro chiaro e trasparente sulle principali caratteristiche di sostenibilità di un’impresa.
Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite) è stata redatta nel 2015 dalla comunità internazionale per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. Fulcro di questo importante documento sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) e i relativi 169 sotto-obiettivi. Il contributo della Svizzera all’Agenda 2030 è illustrato nel documento Strategia per uno sviluppo sostenibile.
Unione europea e sviluppi in Svizzera
La Strategia dell’UE (2011–14) in materia di responsabilità sociale delle imprese descrive l’orientamento strategico e le misure concrete in ambito UE inerenti alla RSI. Tuttavia, negli ultimi anni la legislazione dell'UE si è evoluta in materia di corporate governance sostenibile. Le aziende svizzere saranno direttamente interessate dalle nuove norme a causa della regolamentazione dei Paesi terzi e indirettamente attraverso i loro clienti:
- Nell'ambito del reporting di sostenibilità, l'UE ha rivisto le direttive esistenti (si veda la Direttiva (UE) 2022/2464 per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, cfr. informazioni aggiuntive). Il Consiglio federale sta conducendo una consultazione sulle nuove disposizioni relative agli obblighi di rendicontazione per le imprese entro il 17 ottobre 2024 (vedi comunicato stampa).
- Il 25 luglio 2024 è entrata in vigore la nuova direttiva UE relativa al dovere di diligenza delle imprese (cfr. informazioni aggiuntive). Il Consiglio federale sta facendo aggiornare lo studio esterno sull'impatto per le imprese svizzere sulla base della direttiva definitiva. Sulla base dei risultati dello studio e osservando come gli Stati membri dell'UE attuano la direttiva, si prevede che deciderà come procedere nella primavera del 2025 (vedi comunicato stampa).
- Il regolamento dell'UE sulle catene di approvvigionamento prive di deforestazione applica a cacao, caffè, olio di palma, gomma, bestiame, soia e legno, nonché ai prodotti da essi derivati. Queste materie prime e questi prodotti potranno essere immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE solo se non sono stati prodotti su terreni disboscati dopo il 2020 o se non sono generalmente associati al degrado forestale (cfr. informazioni aggiuntive). Il 14 agosto 2024, l'Amministrazione federale ha informato il Consiglio federale sullo stato dei chiarimenti riguardanti l'esame delle misure di sostegno per i settori interessati e lo scambio con la comunità imprenditoriale. L'attenzione si è concentrata su come i dati esistenti della silvicoltura e dell'allevamento possano essere utilizzati per i certificati di origine dei prodotti e su quali modifiche legali siano necessarie per allineare la legge svizzera al regolamento dell'UE (vedi comunicato stampa).
Germania
Dal 1° gennaio 2024, tutte le aziende in Germania (anche quelle svizzere che hanno la propria sede o uno stabilimento in Germania e che contano almeno 1000 dipendenti) devono rispettare la due diligence in termini di tutela dell’ambiente e dei diritti umani nelle loro catene di approvvigionamento previsti dalla legge tedesca sulla due diligence della catena di approvvigionamento. Anche le aziende svizzere che non hanno sede in Germania, ma che sono attive come fornitori di un'azienda che rientra nel campo di applicazione della legge, possono trovarsi di fronte a nuovi obblighi da parte di quest'ultima.