Lista di controllo per i permessi concernenti la durata del lavoro
Se occupa integralmente o parzialmente lavoratori durante la notte e/o la domenica, la vostra azienda necessita un permesso se:
- sottostà alla legge sul lavoro,
- non sono applicabili disposizioni speciali (cfr. OLL 2).
Autorità competenti per il rilascio dei permessi (articolo 40 OLL 1)
Per principio, il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica è vietato. Tuttavia, se per un’azienda il lavoro notturno e domenicale è indispensabile e le condizioni legali sono rispettate, la legge sul Lavoro (LL) prevede la possibilità di una deroga, soggetta ad autorizzazione. La competenza di rilasciare permessi di lavoro spetta all’autorità cantonale se il lavoro notturno e/o domenicale è temporaneo (impieghi di durata limitata che non superano nel singolo caso sei mesi). Per gli indirizzi delle autorità cantonali si rimanda alla rubrica «Indirizzi». Oltre i limiti previsti per il lavoro temporaneo la competenza spetta alla SECO. A tal fine, utilizzi l’applicazione online easygov.
Durata minima per il trattamento/scadenze
La domanda per un permesso per il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico, deve essere presentata alla SECO al più tardi otto settimane prima dell'inizio previsto dei lavori.
Deroghe all'obbligo di autorizzazione
L'ordinanza 2 della legge sul Lavoro (OLL 2) definisce le possibili deroghe in merito alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo. Essa specifica le aziende, le categorie di aziende e i gruppi di lavoratori che possono beneficiare di una deroga (p. es.: panetterie, pasticcerie e confetterie obbligate a lavorare di notte).
Formazione
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Ultima modifica 27.06.2024