FAQ inerenti alla Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) e all’Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111)
Nota: le presenti FAQ sono state redatte sotto la direzione del SECO-Sicurezza dei prodotti ABPS (ultimo aggiornamento: 23 maggio 2011). Le FAQ sono intese esclusivamente come informazione orientativa nell’applicazione della LSPro e dell’OSPro. Corrispondono alle domande espresse più di frequente nell’ambito delle attività amministrative e nelle procedure di consultazione sui progetti di legge e vengono continuamente aggiornate a seconda delle necessità. Giuridicamente vincolanti sono soltanto i relativi testi della legge e dell’ordinanza, nonché la documentazione (p. es. messaggio concernente la LSPro, FF 2008, 6513 segg.).
Domande generali sulla LSPro e sull’OSPro
La LSPro viene applicata in linea di massima per tutti i prodotti. Le eccezioni risultano dalla LSPro stessa e dalla regolamentazione delle priorità all’art. 1 cpv. 3 LSPro:
- Se un atto legislativo settoriale contiene «requisiti (tecnici) di sicurezza e di tutela della salute» inerenti a determinati rischi o categorie di rischi (p. es. rischi meccanici, rischi termici, questo atto legislativo settoriale ha la precedenza sulle «prescrizioni (tecniche) di sicurezza» della LSPro. Questo vale anche qualora l’atto legislativo settoriale definisca un livello di sicurezza inferiore a quello della LSPro.
Per tutti gli altri rischi o categorie di rischi, che non sono disciplinati in un atto legislativo settoriale, valgono le «prescrizioni (tecniche) di sicurezza» della LSPro. La mancata regolamentazione degli altri rischi nel diritto settoriale non può essere interpretata come silenzio qualificato. Questa regolamentazione delle priorità vale per tutti i generi di prodotti (quindi non soltanto per i prodotti destinati ai consumatori). - Se un atto legislativo settoriale prevede delle disposizioni sugli obblighi derivanti dall’immissione in commercio concernenti i prodotti destinati al consumatore, le disposizioni dell’atto legislativo settoriale hanno la priorità sull’art. 8 LSPro. Se un atto legislativo settoriale non prevede le relative disposizioni, per i prodotti destinati ai consumatori si deve applicare l’art. 8 LSPro (la mancata regolamentazione degli obblighi derivanti dall’immissione in commercio nel diritto settoriale non può essere interpretata come silenzio qualificato).
Le regolamentazioni relative alle priorità non sono formulate allo stesso modo nella LSPro e nell’OSPro, poiché l’OSPro non menziona gli obiettivi implicati nella LSPro. Materialmente l’OSPro segue, tuttavia, la regolamentazione della LSPro. Se la LSPro non è applicabile, non è applicabile neppure l’OSPro come prescrizione esecutiva.
Questa formulazione tiene conto del fatto che non esistono «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute» in tutti i settori di prodotti. All’art. 3 della Legge sui prodotti da costruzione si parla, per esempio, di «caratteristiche essenziali» dei prodotti da costruzione e dei «requisiti di base alle opere di costruzione». Nel complesso e nelle loro singole parti, le opere di costruzione devono essere adatte all’uso cui sono destinate.
Per quanto riguarda le esposizioni o le fiere e le presentazioni si applica l’art. 7 OSPro: ciò significa che anche i prodotti non conformi possono essere esposti e presentati se sono provvisti di una chiara indicazione della loro non conformità e se sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone.
Tuttavia una consegna che va oltre la presentazione a scopi di utilizzazione non è ammessa. In tal senso non esiste alcun margine di manovra per la consegna al vasto pubblico di prototipi che non corrispondono ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Le presentazioni possono eventualmente comprendere anche una consegna di breve durata a scopo di test se le condizioni summenzionate sono soddisfatte (indicazione di possibili pericoli e adozione delle misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone, come ad esempio vigilanza costante o istruzioni precise del produttore).
Conformemente all’art. 2 cpv. 3 LSPro l’immissione sul mercato di prodotti d’occasione rientra in linea di massima nel campo d’applicazione della LSPro.
Non sono compresi:
- pezzi d’antiquariato: sono considerati pezzi d’antiquariato oggetti che valga la pena di collezionare, in genere artistici o artigianali, che a seconda dello stile hanno, per esempio, 50 o anche 100 anni (art. 1 cpv. 4 lett. a LSPro);
- prodotti non funzionanti o difettosi: prodotti usati, che prima del loro impiego devono essere riparati del tutto o parzialmente oppure ricondizionati, cioè prodotti che non sono in grado di funzionare oppure sono difettosi. Sullo stato del prodotto deve essere informata la persona a cui viene consegnato (art. 1 cpv. 4 lett. b LSPro).
Non sono considerati prodotti d’occasione, ma prodotti nuovi, quei prodotti che sono stati ricondizionati e le cui caratteristiche di sicurezza sono state così modificate in modo essenziale - per esempio modificando in modo significativo il rendimento, l’utilizzazione o il genere di costruzione originali. Questi prodotti devono quindi soddisfare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute attualmente in vigore. Chi ricondiziona rispettivamente modifica viene considerato responsabile dell’immissione in commercio (art. 2 cpv. 4 lett. c LSPro). Se le caratteristiche di un prodotto non vengono modificate in modo significativo – se per esempio il prodotto viene semplicemente riparato e rimesso nello stato originario – esso non è considerato nuovo ma d’occasione..
Per quel che concerne i requisiti di sicurezza e di tutela della salute dei prodotti d’occasione che sono in grado di funzionare e vengono consegnati senza che siano stati modificati dal punto di vista della tecnica della sicurezza, vale quanto segue:
- il prodotto d’occasione viene rivenduto in Svizzera = nessuna nuova immissione in commercio; si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in vigore al momento della prima immissione in commercio;
- il prodotto d’occasione viene importato in Svizzera dall’UE = prima immissione in commercio in Svizzera; il prodotto deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute attualmente in vigore in Svizzera (le procedure di valutazione della conformità ecc. vengono eventualmente riconosciute dalla Svizzera);
eccezione macchine d’occasione: per le macchine d’occasione si applicano le prescrizioni in vigore al momento della prima immissione in commercio delle macchine nell’UE (cfr. MRA/ARR1, capitolo I, sezione V);
- il prodotto d’occasione viene esportato dalla Svizzera nell’UE = prima immissione in commercio nell’UE; il prodotto deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute attualmente in vigore nell’UE (le procedure di valutazione della conformità ecc. vengono eventualmente riconosciute dall’UE);
eccezione macchine d’occasione: per le macchine d’occasione si applicano le prescrizioni in vigore al momento della prima immissione in commercio della macchina in Svizzera (cfr. MRA/ARR1, capitolo I, sezione V);
- il prodotto d’occasione viene importato in Svizzera da un Paese terzo = prima immissione in commercio in Svizzera, cioè si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in vigore in Svizzera al momento della prima immissione in commercio;
- il prodotto d’occasione viene esportato dalla Svizzera in un Paese terzo = prima immissione in commercio in un Paese terzo; il prodotto deve soddisfare le disposizioni del Paese terzo.
1Mutual Recognition Agreement MRA: Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, RS 0.946.526.81
Secondo la LSPro, in linea di massima i prodotti devono soddisfare soltanto i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute vigenti al momento della prima immissione in commercio. Tuttavia alcuni di questi requisiti prevedono che il responsabile dell’immissione in commercio debba fornire indicazioni sulle modalità di manutenzione del prodotto per poterlo utilizzare in modo sicuro. In questi casi gli organi di controllo verificano se le indicazioni necessarie sono state allegate al prodotto in questione.
La questione di appurare se il prodotto, dopo l’immissione in commercio e durante il periodo di utilizzazione, viene effettivamente sottoposto anche a una manutenzione conformemente alle indicazioni del produttore non è oggetto della LSPro, bensì – se esistenti – di altre leggi speciali (p. es. LAINF/OPI, prescrizioni cantonali). Di conseguenza la LSPro si riferisce unicamente alla sicurezza in un determinato momento (immissione in commercio) e non in un determinato periodo (esercizio di un prodotto).
Tuttavia la LSPro prevede una deroga a tale principio: se i prodotti vengono consegnati a terzi dopo l’uso o durante il periodo di utilizzazione (p. es. vendita/locazione) e se i prodotti sono soggetti, durante l’uso, a limitazioni rilevanti per la sicurezza, p. es. a causa dell’usura, tali prodotti devono soddisfare, in occasione di ogni consegna, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute vigenti in un determinato momento, a meno che le persone interessate vengano sufficientemente informate in merito a eventuali deficit di sicurezza. In mancanza di questa indicazione le persone interessate possono quindi supporre che i prodotti – sia nuovi che usati – soddisfano i requisiti di sicurezza in vigore.
A seconda del modo in cui le persone interessate vengono informate in merito a rilevanti deficit di sicurezza, le autorità controllano se il prodotto in questione soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute al momento della prima immissione in commercio oppure se soddisfa i requisiti vigenti. Durante i controlli le autorità tengono quindi conto del modo in cui la persona interessata è stata informata sullo stato del prodotto al momento della consegna. Se la persona in questione non è stata informata del fatto che la manutenzione del prodotto è stata effettuata soltanto in modo incompleto, in occasione della verifica le autorità applicano le prescrizioni essenziali di sicurezza e di tutela della salute vigenti. Di conseguenza la manutenzione corretta è indirettamente rilevante nel quadro della LSPro. Le autorità «controllano» se la manutenzione è stata effettuata correttamente. In caso contrario, le autorità verificano se la persona interessata è stata sufficientemente informata in merito alla manutenzione carente. Qualora non fosse così, nel corso dei loro controlli le autorità applicano le prescrizioni essenziali di sicurezza e di tutela della salute vigenti se il prodotto è stato consegnato a terzi (p. es. in caso di sublocazione). La manutenzione carente in quanto tale non può tuttavia essere sanzionata diversamente dalle autorità previste dalla LSPro..
Concetti
La fabbricazione e l’importazione diretti di un prodotto destinato ad essere usato all’interno dell’azienda sottostanno alla LSPro.
Beispiel: Fitnessgeräte in einem Fitness-Center.
Il prodotto deve essere conforme alla LSPro già al momento in cui viene offerto a terzi. Un produttore non può quindi sottrarsi ad un controllo dichiarando che nel caso concreto il prodotto non è stato affidato/consegnato/venduto ecc. a nessuno.
È considerato produttore ogni persona fisica o giuridica che fabbrica, sviluppa oppure fa fabbricare un prodotto e questo prodotto viene commercializzato con il suo nome oppure il suo marchio.
Sono, inoltre, considerati produttori:
- il quasi-produttore, conformemente all’art. 2 cpv. 4 lett. a LSPro;
- il rappresentante del produttore, conformemente all’art. 2 cpv. 4 lett. b LSPro e
- chi ricondiziona il prodotto conformemente all’art. 2 cpv. 4 lett. c LSPro..
Nella LSPro, all’art. 3 cpv. 1, 3, 4 e 5 sono indicati dei «requisiti generali di sicurezza», che in linea di massima devono soddisfare tutti i prodotti sempre che i relativi rischi non siano disciplinati in un atto legislativo settoriale. La concretizzazione di questi requisiti generali di sicurezza risulta all’art. 3 cpv. 2 e all’art. 5 LSPro:
- prescrizioni di legge in Svizzera (p. es. i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute),
- norme designate per queste prescrizioni di legge oppure
- nel caso non esistano prescrizioni di legge di diritto speciale, dallo stato della scienza e della tecnica.
Sono minimi per esempio:
- piccoli tagli (p. es. con carta o bordi di cartone);
- colpi d’importanza solo marginale.
«Scienza» viene intesa in questo contesto come termine generale e comprende tutte le conoscenze in modo globale, cioè le conoscenze scientifiche oppure le regole della tecnica, ecc. Queste conoscenze sono rilevanti naturalmente soltanto quando erano note alle persone interessante e avrebbero dovuto essere note.
Il distributore è ogni persona della catena di distribuzione di prodotti ai sensi della LSPro che non è né produttore né importatore.
Si tratta di prodotti per i consumatori oppure che a condizioni ragionevolmente prevedibili potrebbero venire usati anche dai consumatori.
Oggi molti prodotti sono prodotti «dual use». Dei prodotti professionali (attrezzi o prodotti per la costruzione) sono sempre più spesso accessibili ai consumatori perché in vendita anche nei «centri commerciali fai da te». Questi prodotti sottostanno anche alla LSPro e agli obblighi derivanti dall’immissione in commercio.
Prova del rispetto della sicurezza
No, la legislazione non conosce la nozione di “conformità globale”, cioè una conformità di un impianto con tutti disposizioni di legge svizzeri in vigore. Il rilascio di una «conformità globale» che comprenda l’intero impianto o addirittura tutta l’area industriale non è possibile né tantomeno la si può richiedere nell’ambito della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e dell’articolo 24 capoverso 2 OPI.
Gli impianti complessi sono costituiti da diversi prodotti che devono ottemperare a differenti o numerose normative. Inoltre vi sono normative che disciplinano l’assemblaggio di svariati prodotti uguali, come l’ordinanza sulle macchine («insiemi di macchine», v. promemoria SUVA) e la l’ordinanza apparecchi a pressione («insiemi», v. promemoria ASIT). Si tratta dunque di soddisfare i requisiti specifici delle normative, dopodiché verrà rilasciata di volta in volta una dichiarazione di conformità ai sensi della corrispondente normativa.
Riassumendo, si può dire, che devono essere presente diversi dichiarazione di conformità per un impianto: per i singoli prodotti e anche per certi gruppi di prodotti, se previsto per legge.
Per garantire la sicurezza di un impianto, si deve anche definire le interfacce rilevanti tra prodotti, componenti dell’impianto e gruppi di prodotti. Per questo è necessario di procedere ad una valutazione dei rischi delle interfacce e di applicare delle misure per diminuire i rischi rilevati. Ma così facendo non ne risulterà un’entità più grande che bisognerà sottoporre nuovamente a una procedura di valutazione della conformità. È possibile di fornire la prova sull’impianto intero nel senso di una autodicchiarazione del fabbricante o dell’utilizzatore, ma quello non è previsto dalla legge. Questa autodicchiarazione dovrebbe definire l’estensione dell’impianto e menzionare tutti atti legislativi in base ai quali i componenti dell’impianto e i rischi erano valutati.
I «requisiti generali di sicurezza» sono disciplinati all’art. 3 della LSPro. Questi vanno differenziati dai «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute» all’art. 4 LSPro. Questi ultimi sono disciplinati dal Consiglio federale per determinate categorie di prodotti ovvero rischi di prodotti in un atto legislativo settoriale. Soltanto nel caso in cui non siano stati stabiliti dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute negli atti settoriali, si applicano i «requisiti generali di sicurezza» della LSPro (cfr. sulla priorità del diritto settoriale la domanda 1).
Una dichiarazione di conformità è necessaria soltanto quando lo richiede espressamente un atto legislativo di diritto federale in rapporto ad un determinato prodotto.
Principio:
Per i prodotti fabbricati in Svizzera si applica il principio seguente:
Le informazioni sui prodotti devono essere redatte nella lingua ufficiale svizzera (conformemente all’art. 11 OSPro: tedesco, francese o italiano) delle regioni in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato (art. 8 cpv. 1 OSPro).
Avvertenze e consigli di prudenza sotto forma di testi sono redatti in tutte le lingue ufficiali svizzere (conformemente all’art. 11 OSPro: italiano, francese e tedesco). Al posto del testo è permessa l’utilizzazione di simboli se questi garantiscono un’informazione sufficiente (art. 8 cpv. 2 OSPro).
Regole speciali (diritto settoriale):
Se il relativo diritto settoriale prevede regole diverse in materia di lingua, queste regole prevalgono sulle disposizioni dell’art. 8 OSPro (lex spezialis).
Prodotti fabbricati secondo prescrizioni tecniche estere («principio Cassis de Dijon»):
La regola seguente viene applicata ai prodotti fabbricati all’estero se non rientrano nel diritto settoriale (prodotti ai sensi dell’art. 16a e segg. LOCT1; cosiddetto «principio Cassis-de-Dijon»):
Le informazioni sui prodotti devono essere disponibili in almeno una lingua ufficiale nazionale (art. 16f cpv. 1 LOTC con rimando all’art 4a LOCT).
Avvertenze e consigli di prudenza devono essere redatti nella lingua ufficiale del luogo in cui vengono immessi in commercio (art. 16f cpv. 2 LOCT).
1 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51)
Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (art. 5 cpv. 1 LSPro) oppure, nel caso non siano stati stabiliti dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica (art. 5 cpv. 3 LSPro).
L’art. 5 cpv. 2 LSPro prevede, tuttavia, un’inversione dell’onere di prova a favore di chi immette in commercio il prodotto: per dimostrare che sono soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute è sufficiente dimostrare che le relative prescrizioni tecniche di cui all’art. art. 6 LSPro sono state rispettate (in questo caso spetta alle autorità dimostrare che un prodotto, nonostante siano state rispettate le norme ai sensi dell’art. 6 LSPro, non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute).
In tutti gli altri casi chi immette il prodotto in commercio è tenuto a dimostrare che esso soddisfa i requisiti necessari.
L’obbligo sussidiario di cui alla sezione 2 della LSPro da parte degli importatori, distributori oppure prestatori di servizio, serve in prima linea all’esecuzione pratica. In questo caso gli organi di esecuzione possono richiedere non solo al produttore, ma sussidiariamente anche all’importatore, al distributore o al prestatore di servizi la documentazione necessaria per dimostrare la sicurezza dei prodotti (dichiarazione di conformità, documentazione tecnica).
Esempio: Poiché le autorità svizzera non detengono il potere all’estero, non è loro possibile procedere per vie legali contro il produttore la cui sede è all’estero. In questo caso gli organi di esecuzione possono richiedere i documenti necessari anche all’importatore, al distributore o al prestatore di servizi. Nei limiti del possibile gli organi di controllo si rivolgono al produttore, sempre che questo abbia la sua sede in Svizzera (art. 17 cpv. 2 lett. a LOTC).
È evidente che l’importatore, il distributore e il prestatore di servizi non possano dimostrare autonomamente la sicurezza. Da un lato gli mancano le conoscenze tecniche dei produttori, dall’altro, per esempio, per legge soltanto il produttore può rilasciare la dichiarazione di conformità (ed effettuare le relative procedure di conformità necessarie). In questi casi l’importatore, il distributore o il prestatore di servizi ha l’obbligo di procurarsi presso il produttore la documentazione necessaria da consegnare alle autorità d’esecuzione e in questo modo dimostrare la sicurezza del prodotto.
Dal diritto settoriale oppure, in assenza d’esso, dagli usi comuni per prodotti analoghi risulta quale sia la documentazione tecnica sia necessaria per un determinato prodotto.
Conformemente all’art. 5 cpv. 4 LSPro, per i prodotti per i quali non sono stati stabiliti dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, deve essere possibile dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. Quindi anche per questi prodotti si deve redigere una documentazione tecnica (art. 10 OSPro unitamente agli artt. 3-5 LSPro). Il contenuto della documentazione tecnica per questi prodotti si conforma all’Appendice 3 OSPro (analogia). Si deve quindi poter mettere a disposizione come minimo un’analisi dei rischi e delle istruzioni di utilizzazione, di funzionamento e di manutenzione – sempre che il prodotto non sia autoesplicativo.
Obblighi consecutivi all’immissione in commercio ai sensi dell’art. 8 LSPro
Gli obblighi consecutivi all’immissione in commercio di cui all’art. 8 LSPro incombono completamente:
- al produttore oppure
- all’importatore.
Rispetto a questo titolare dell’obbligo principale, il distributore ha soltanto un obbligo secondario di assistenza.
-
- Il produttore o importatore può limitare nel tempo i suoi obblighi consecutivi all’immissione in commercio apponendo al periodo (sicuro) di utilizzazione del prodotto una chiara indicazione del tempo (i suoi obblighi consecutivi all’immissione in commercio decadono al raggiungimento di quella scadenza).
- Se non sono disponibili indicazioni esatte da parte del produttore o dell’importatore sul periodo (sicuro) di utilizzazione del prodotto, gli obblighi consecutivi all’immissione in commercio vengono applicati per tutta la durata ragionevolmente prevedibile d’utilizzazione di un prodotto. Questo periodo dipende dal prodotto (p. es. siringa monouso per un’utilizzazione unica oppure per cavo elettrico per installazioni domestiche che può essere installato per 50 anni).
- L’obbligo consecutivo all’immissione in commercio si limita, inoltre, al periodo dell’attività commerciale del produttore o dell’importatore. Questi obblighi decadono quindi al momento di cessazione dell’attività commerciale.
Il termine «durata ragionevolmente prevedibile d’utilizzazione» di cui all’art. 10 cpv. è identico allo stesso termine all’8 cpv. 2 LSPro (cfr. in proposito FAQ LSPro).
«Durata ragionevolmente prevedibile d’utilizzazione di un prodotto»: Questo periodo dipende dal prodotto (p. es. siringa monouso per un’unica utilizzazione oppure cavo elettrico per installazioni domestiche che può essere installato per 50 anni).
- Osservare il prodotto
- Prevenire i pericoli
- Garantire di poter tracciare il prodotto.
Misure adeguate nell’ambito dell’osservazione del prodotto comprendono tra l’altro:
- una centrale di riferimento (telefono, mail ecc.), affinché terzi possano comunicare i reclami conformemente all’art. 8 cpv. 3 LSPro;
- l’attento esame dei reclami (art. 8 cpv. 3 LSPro). Il fatto di archiviare semplicemente le notifiche non soddisfa questa condizione. Si devono verificare i reclami eseguendo, se necessario, delle campionature..
Oltre ai produttori e agli importatori, a cui incombe l’obbligo principale, il distributore ha soltanto un obbligo secondario di assistenza. Gli obblighi del distributore non vengono concretizzati dettagliatamente né nella LSPro né nell’OSPro, poiché devono essere valutati secondo i casi nel contesto globale.
per esempio contribuire ai requisiti di sicurezza:
- non incollare le etichette con i prezzi su avvertenze e consigli di prudenza (art. 3 cpv. 4 lett. c LSPro);
- altre informazioni in materia di sicurezza relative al prodotto (art.3 cpv. 4 lett. e LSPro) devono essere comunicate nell’ambito della consulenza di vendita;
- nell’ambito della consulenza di vendita non si devono minimizzare i consigli di prudenza;
- non devono essere immessi in commercio dei prodotti per i quali è noto che non sono sicuri oppure per i quali lo si deve sapere.
per esempio partecipare alla verifica della sicurezza:
- avvisare il produttore nel caso venissero individuati dei difetti;
- comunicare al produttore i reclami sulla sicurezza fatti dal cliente.
per esempio prendere misure per un’efficiente collaborazione con il produttore o l’importatore:
- misure organizzative affinché avvertenze o richiami da parte del produttore possano essere trasmessi in modo adeguato ai clienti (nominare un responsabile, ev. allestire uno schedario clienti se la cerchia di clienti non è troppo ampia);
- misure organizzative affinché un blocco delle vendite da parte del produttore venga effettivamente applicato dal personale addetto alle vendite.
per esempio prendere misure per un’efficiente collaborazione con gli organi d’esecuzione:
- misure organizzative affinché avvertenze o richiami da parte delle autorità possano essere trasmessi in modo adeguato ai clienti (nominare un responsabile, ev. allestire uno schedario clienti se la cerchia di clienti non è troppo ampia);
- misure organizzative affinché un blocco delle vendite da parte delle autorità venga effettivamente applicato dal personale addetto alle vendite;
- informare le autorità in modo che queste avvertenze mirate possano essere rese pubbliche.
Le comunicazioni dei produttori ai sensi dell’art. 8 cpv. 5 LSPro devono essere trasmesse alle autorità competenti per il dato prodotto. Le comunicazioni devono essere trasmesse, a seconda dell’organizzazione degli uffici, all’Ufficio federale competente oppure agli organi d’esecuzione che sono stati incaricati da questo Ufficio federale. Le autorità/gli uffici concretamente competenti per i diversi prodotti sono indicati nell’elenco delle competenze sul sito www.seco.admin.ch/notifica-prodotti-pericolosi.
Le autorità competenti sono responsabili anche per le conseguenze per il commercio derivanti dalle comunicazioni.
Momento:
- al momento in cui si abbia ragione di presumere un deficit di sicurezza;
- al più tardi quando si individua un problema inerente alla sicurezza.
Termine:
«immediatamente» (1 o 2 giorni a seconda degli ripercussioni del problema di sicurezza sulla sicurezza e sulla salute delle persone).
Motivo per queste termine breve è la competenza degli organi di esecuzione di ordinare ulteriori misure conformemente all’art. 10 LSPro (p. es. in caso di azione non adeguata dei produttori o degli importatori nell’avvisare tempestivamente la popolazione).
Devono essere comunicate alle autorità tutte le misure adottate dal produttore oppure dall’importatore per prevenire un pericolo derivante dal prodotto. La legge menziona diversi esempi come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto. Questo elenco non è esaustivo.
Le autorità trattano le comunicazioni ricevute secondo le direttive di legge. A seconda della situazione può essere necessario avviare una procedura di controllo seguita dalla relativa decisione (divieto di vendita, richiamo ecc.) oppure un’altra misura adeguata ai sensi dell’art. 10 LSPro.
Le comunicazioni non vengono trasmesse ad autorità estere. I produttori svizzeri devono ottemperare separatamente a tutti gli obblighi conformemente al diritto europeo (risp. nei Paesi membri dell’Unione europea).
Sorveglianza del mercato
Possono essere decise in linea di massima tutte le misure, sempre che siano idonee e necessarie, per tutelare la sicurezza e la salute delle persone.
Art. 10 cpv. 3 lett. a-d LSPro cita alcuni esempi.
Tutte le misure sottostanno al principio della proporzionalità, cioè:
- Adeguatezza delle misure:
la misura deve essere tale da riuscire ad ottenere effettivamente nel caso concreto la protezione della sicurezza e la tutela della salute delle persone. - Necessità della misura:
la misura non deve superare l’ambito effettivamente necessario nel caso concreto per la protezione della sicurezza e la tutela della salute delle persone («non oltrepassare lo scopo che tale misura si prefigge»). - Ponderazione di scopo ed effetto della misura:
ci deve essere un rapporto ragionevole tra l’obiettivo (protezione della vita delle persone) e l’effetto della misura (limitazione della libertà economica dei produttori).
Una decisione di portata generale si impone sempre quando non sono noti tutti coloro che hanno immesso in commercio il prodotto e una procedura del genere risulta essere necessaria per proteggere la popolazione, per esempio quando il prodotto giunge sul mercato ed è stato immesso in commercio da fonti diverse e non può essere emanata una decisione direttamente nei confronti del produttore (p. es. perché la sede non è in Svizzera). Le decisioni di portata generale vengono emanate dalle autorità federali e pubblicate sul Foglio federale.
Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
Nell’art. 1 OSPro si rispecchia la sistematica dell’ordinanza. Gli art. 1-11 e gli art. 21-31 dell’OSPro sono validi per tutti i prodotti. Gli art. 12-18 e gli art. 19-28 dell’OSPro valgono soltanto per i prodotti ivi indicati (questi corrispondono ai prodotti della LSIT abrogata): macchine, DPI, apparecchi a gas, attrezzature a pressione e recipienti a pressione, ascensori e altri prodotti sempre che non rientrino nel campo di applicazione di altri atti legislativi di diritto federale.
Il termine di organo d’esecuzione va inteso come termine generale e lo si trova nel contesto dell’ordinanza. Si devono intendere in senso lato quelle autorità che sono incaricate dell’esecuzione della legge nel relativo campo. Può trattarsi, da un lato, dell’Ufficio federale competente in materia e, dall’altro, dall’organo d’esecuzione da esso nominato.
Con il termine di «organo di controllo» nelle sezione 4 e 5 dell’ordinanza si continua a usare la terminologia usata sinora nell’ambito della LSIT. Gli organi di controllo menzionati all’art. 19 e segg. dell’OSPro sono le organizzazioni specifiche che si occupano, in quanto autorità in senso proprio, dell’esecuzione mediante la sorveglianza del mercato.
Se chi immette in commercio un prodotto non esibisce la documentazione richiesta ai sensi del cpv. 3 entro il termine stabilito dagli organi di controllo o la esibisce in modo incompleto, l’organo di controllo emana una decisione di consegna con termine (decisione sulla presentazione della documentazione, eventualmente blocco della vendita in caso di forti dubbi sulla sicurezza del prodotto). Si tiene conto di richieste motivate su un prolungamento del termine nel quadro della proporzionalità.
Se nonostante questa decisione, chi immette in commercio il prodotto non esibisce la documentazione oppure la esibisce in modo incompleto, l’organo di controllo emana un divieto di vendita e decide su altre eventuali misure nel quadro di una decisione finale. Se manca la dichiarazione di conformità oppure la documentazione tecnica, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute non sono soddisfatti, per lo meno formalmente. Il prodotto non è quindi a norma di legge sul mercato, per cui se ne può vietare la vendita e si possono adottare eventuali altre misure.
Determinante è qui l’art. 27 OSPro. In linea di massima vengono riscossi emolumenti soltanto quando dalla procedura di controllo risulta che il prodotto non è conforme alle disposizioni di legge.
Se, però, chi immette in commercio il prodotto non esibisce la documentazione ai sensi dell’art. 22 cpv. 3 entro il termine fissato dagli organi di controllo oppure la esibisce in modo incompleto, l’organo di controllo emana una decisione di presentazione di documentazione. Per questa decisione viene in tutti i casi riscosso un emolumento, anche se dovesse risultare che il prodotto è conforme (sia formalmente che materialmente).
Ultima modifica 31.05.2019