Ascensore: un apparecchio di sollevamento, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide con una velocità di spostamento che supera gli 0,15 m/s; e la cui inclinazione rispetto all'orizzontale è superiore a 15°, destinata al trasporto:
- di persone,
- di persone e oggetti,
- soltanto di oggetti nella misura in cui la cabina è accessibile, vale a dire se una persona vi si può installare senza difficoltà, e se la cabina è munita di comandi al suo interno o a portata di mano della persona che vi si trova.
Si devono differenziare dagli ascensori gli elevatori nei quali un mezzo di trasporto (cabina, ascensori, piattaforma, gradini, nastro trasportatore o impianti simili) si sposta su una o più guide (fatta eccezione per gli impianti di giostre per le fiere ed i funicolari). Se la sicurezza non è disciplinata altrove dal diritto federale, questi ascensori sono soggetti all'Ordinanza sulle macchine (OMacch, RS 819.14).
I fondamenti giuridici sono contenuti nell'Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc, RS 930.112). Questa ordinanza attua le esigenze della direttiva UE sugli ascensori (2014/33/UE).
Per la sorveglianza del mercato degli ascensori e di altri impianti di trasporto (sempre che la loro sicurezza non sia disciplinata altrove dal diritto federale) sono competenti gli organi di controllo seguenti:
- nel settore aziendale: Suva
Sicurezza dei prodotti: la Suva garantisce la sorveglianza del mercato
- nel settore non aziendale: Ispettorato federale degli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)