Sicurezza dei prodotti – un riepilogo

Un prodotto, di qualsiasi natura esso sia, non deve mettere in pericolo le persone. Per evitare che ciò succeda, esistono diversi doveri e divieti, che disciplinano tra l’altro lo sviluppo, la fabbricazione, la vendita, l’utilizzo e lo smaltimento di prodotti. A seconda della natura del prodotto o del pericolo che ne può derivare durante la sua esistenza, si devono osservare prescrizioni diverse.
D’altra parte, queste norme non devono rappresentare delle limitazioni inutili alla libertà economica e non devono ostacolare la libera circolazione delle merci con i principali partner commerciali della Svizzera. 

Sono questi gli obiettivi della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11). La LSPro disciplina da un lato la sicurezza dei prodotti per l'immissione in commercio, a scopo commerciale o professionale, dall'altro serve a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio, adattando le norme giuridiche alle regole del principale partner commerciale della Svizzera, l'Unione Europea. Con la LSPro è stata introdotta nel diritto svizzero la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.

La LSPro rappresenta una revisione totale della vecchia legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici ed è entrata in vigore il 1° luglio 2010.

La LSPro viene applicata soltanto quando altri decreti speciali specifici al prodotto (il cosiddetto diretto settoriale) non prevedono nessuna disposizione con la quale si persegua lo stesso scopo. L'esecuzione dei decreti speciali è di competenza degli Uffici federali che dispongono delle competenze tecniche. La SECO coordina, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS 930.111) e d'intesa con gli Uffici federali interessati, l'esecuzione della LSPro. La SECO e l'Ufficio federale del consumo (UFDC) gestiscono in comune un servizio di comunicazione e d'informazione Sicurezza dei prodotti conformemente all'art. 4 (OSPro).

Prodotti di competenza della SECO

La SECO (settore Sicurezza dei prodotti) si assume, oltre alla funzione di coordinazione nel campo della LSPro, anche il compito di autorità esecutiva e di autorità di vigilanza nei settori dei prodotti macchine, ascensori, attrezzature a pressione, recipienti semplici a pressione, apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuali (DPI). Inoltre è competente per tutti i prodotti per i quali non esistono decreti speciali e quindi sottostanno direttamente alla LSPro (i cosiddetti «altri prodotti»).

Fatta eccezione per gli „altri prodotti", nei fondamenti giuridici di tutti i prodotti di cui si occupa la SECO si tratta dell'applicazione delle condizioni poste dalle relative direttive CE. Quindi sono stati concepiti ed armonizzati secondo il principio del «New Approach». 

Inoltre questi settori di prodotti fanno parte dell'accordo sul riconoscimento reciproco in materia di valutazioni della conformità tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera (ARR). 

Il controllo sul rispetto delle norme relative all'immissione in commercio (controllo del mercato) spetta, a seconda del prodotto, ai diversi organi di controllo designati dall'OSPro e dal DEFR (vedere sezioni sui singoli prodotti). Questi sono competenti anche per gli «altri prodotti» nel loro relativo settore. Per la maggior parte degli «altri prodotti» sono competenti la SUVA per il settore aziendale e l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) per il settore non aziendale. 

Ultima modifica 03.01.2023

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