Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Sono considerati DPI tutti i dispositivi che sono destinati ad essere portati o tenuti da una persona e che devono proteggere questa persona da uno o più rischi, che potrebbero mettere in pericolo la sua salute e/o la sua sicurezza. 

I fondamenti giuridici per l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato nonché i requisiti per la progettazione e la fabbricazione si trovano nell’ordinanza sui DPI (ODPI, RS 930.115). L’ordinanza sui DPI è entrata in vigore il 21 aprile 2018 e dunque contemporaneamente alla data d’applicabilità del regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. L’ODPI applica di conseguenza i requisiti del regolamento (UE) 2016/425 sui DPI.

Gli organi di controllo seguenti sono competenti per la sorveglianza del mercato:


Documenti


Comunicazioni

04.04.2019
Ordinanza sui DPI, disposizioni transitorie dell'articolo 7, documento orientativo supplementare
A decorrere dal 21 aprile 2019 sarà lecito immettere sul mercato, ovvero mettere a disposizione per la prima volta sul mercato svizzero, soltanto i DPI che soddisfano i requisiti dell’ordinanza sui DPI (ODPI, RS 930.115) rispettivamente del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

Peraltro la Commissione europea ha pubblicato un nuovo documento sulle disposizioni transitorie "Placing on the market and products in stocks" che deve essere rispettato anche in Svizzera. Ai sensi di questo documento i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo il diritto previgente possono continuare a essere immessi sul mercato svizzero /venduti anche dopo il 20 aprile 2019. A condizione che il fabbricante possa può dimostrare per ciascun DPI di aver effettivamente offerto i suoi DPI sviluppati e fabbricati ai sensi della precedente direttiva 89/686/CEE a scopi di distribuzione, consumo o uso prima del 21 aprile 2019. I DPI possono anche arrivare sul mercato svizzero un momento successivo: ciò che conta è che l’offerta di ciascun DPI prodotto sia avvenuta prima del 21 aprile 2019.

09.01.2019
Ordinanza sui DPI, disposizioni transitorie dell'articolo 7, documento orientativo supplementare
Le disposizioni transitorie dell'articolo 7 dell’ordinanza federale sui DPI (ODPI, RS 930.115), che è entrata in vigore il 21 aprile 2018, corrispondono alle disposizioni transitorie dell'articolo 47 del regolamento europeo sui DPI (UE) 2016/425, in modo da garantire un'applicazione equivalente. La Commissione europea ha pubblicato un documento orientativo supplementare sull'art. 47 del regolamento europeo sui DPI "Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (PPE): Approval decisions under the PPE Regulation based on EC type-examination certificates", che deve essere osservato anche in Svizzera per le disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 7 ODPI. Anche questo documento orientativo intende fornire una pratica comune sulle disposizioni transitorie.

21.11.2018
Il termine transitorio previsto scadrà il 20 aprile 2019
Il 20 aprile 2019 scadrà il termine transitorio previsto dall’articolo 7 dell’ordinanza sui DPI (ODPI, RS 930.115) e dall’articolo 47 del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. A decorrere dal 21 aprile 2019 sarà lecito immettere sul mercato, ovvero mettere a disposizione per la prima volta sul mercato svizzero, soltanto i DPI che soddisfano i requisiti dell’ordinanza sui DPI rispettivamente del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.
I fabbricanti e gli importatori in Svizzera sono gli operatori economici che immettono i DPI in Svizzera, ossia che li mettono a disposizione per la prima volta sul mercato svizzero. I distributori potranno continuare a mettere a disposizione sul mercato / vendere i DPI conformi al diritto anteriore e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.

28.12.2017
Ordinanza sui DPI, disposizioni transitorie dell'articolo 7
Le disposizioni transitorie dell'articolo 7 dell’ordinanza federale sui DPI (ODPI, RU 2017 5859, RS 930.115), che entrerà in vigore il 21 aprile 2018, corrispondono alle disposizioni transitorie dell'articolo 47 del regolamento europeo sui DPI (UE) 2016/425, in modo da garantire un'applicazione equivalente. La Commissione europea ha pubblicato un documento orientativo sull'art. 47 del regolamento europeo sui DPI "Guidance document on the implementation of Article 47 on transitional provisions", che deve essere osservato anche in Svizzera per le disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 7 ODPI. Il documento orientativo intende fornire una pratica comune sulle disposizioni transitorie.

25.10.2017
Emanazione dell’ordinanza sui dispositivi di protezione individuale e dell’ordinanza sugli apparecchi a gas
Il 25 ottobre 2017 il Consiglio federale ha deciso di emanare l’ordinanza sulla sicurezza dei di-spositivi di protezione individuale (DPI) e l’ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas, continuando a garantire così la libera circolazione delle merci con l’UE in questi ambiti.
Comunicati stampa


11.04.2013
Sicurezza dei prodotti: richiamo a titolo precauzionale dei set da via ferrata con freno
La Segreteria di Stato dell’economia SECO mette in guardia dall’uso dei set da via ferrata con freno. Nell’ambito di test approfonditi effettuati su set da via ferrata vecchi e usati, l’industria degli sport alpini ha constatato che i sistemi con assorbitore di energia a corda usati possono cedere in caso di caduta. Ne possono risultare lesioni gravi e persino mortali. Diversi produttori stanno attualmente richiamando i loro set.
Comunicati stampa

Ultima modifica 01.05.2019

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