Conflitti del lavoro

Sono qui illustrate le norme legali che disciplinano i conflitti del lavoro e la composizione dei conflitti collettivi del lavoro. Viene inoltre brevemente presentato il diritto di sciopero sancito nella Costituzione federale.

Conflitti legati ai rapporti individuali di lavoro

La competenza di giudicare i conflitti individuali derivanti dai rapporti di lavoro spetta ai tribunali civili cantonali. In prima istanza, si tratta spesso di tribunali del lavoro. Per quanto riguarda le controversie il cui valore litigioso non supera 30'000 franchi

  • è prevista una procedura semplificata;
  • alle parti non possono essere imposte né tasse, né spese giudiziarie (tranne nei casi di condotta processuale temeraria);
  • il giudice accerta d’ufficio i fatti.

La competenza territoriale spetta al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro. Per le azioni civili in relazione al collocamento di personale (servizio di impiego e prestito di servizi) è competente anche il giudice del luogo del domicilio d’affari dell'agenzia di collocamento. In caso di trasferimento temporaneo del lavoratore, è competente anche il giudice del luogo di destinazione, per quanto l’azione riguardi pretese sorte in tale periodo (art. 34 codice di procedura civile).


Composizione di conflitti collettivi del lavoro

Il sistema statale di composizione dei conflitti collettivi del lavoro cambia a seconda del territorio sul quale si estende il conflitto. In tutti i Cantoni vi sono degli uffici di conciliazione in materia di conflitti collettivi del lavoro. Per i conflitti che si estendono oltre il territorio cantonale, la competenza spetta all'Ufficio federale di conciliazione.

L' Ufficio federale di conciliazione si basa sul principio del primato della conciliazione privata. Questo Ufficio interviene unicamente su espressa richiesta delle parti e se sono falliti i tentativi d'intesa con trattative dirette fra le parti (datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e sindacati). L'intervento dell'Ufficio federale di conciliazione è escluso se le parti contraenti hanno designato nel contratto collettivo di lavoro un altro organo di conciliazione o un tribunale arbitrale. L'Ufficio federale di conciliazione non è permanentemente in funzione e si riunisce soltanto quando deve trattare un caso. Esso può agire come organo di conciliazione o – con l'accordo delle due parti – come tribunale arbitrale. Se si pronuncia in qualità di tribunale arbitrale, la sua decisione è vincolante.

Contrariamente all'Ufficio federale di conciliazione, gli organi cantonali sono permanenti e possono intervenire d'ufficio o su richiesta di un'autorità.


Sciopero

La liceità dello sciopero e della serrata è iscritta nella Costituzione federale (art. 28) quale conseguenza della libertà sindacale. La Costituzione prevede tuttavia che la legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone. Lo sciopero e la serrata sono leciti,

  • se si riferiscono ai rapporti di lavoro,
  • se non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione
  • e se rispettano il principio di proporzionalità.

La partecipazione a uno sciopero conforme al diritto e l'interruzione del lavoro che ne deriva non costituiscono un'inosservanza dell'obbligo contrattuale di lavorare. Viceversa, il datore di lavoro non è tenuto a remunerare la persona che sciopera per il tempo in cui interrompe il lavoro.


Ultima modifica 21.04.2023

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