La legge sulla partecipazione disciplina la partecipazione dei lavoratori nell'impresa. Le disposizioni della legge si applicano a tutte le imprese che, in Svizzera, occupano lavoratori, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.
La partecipazione consiste essenzialmente nell'informazione e nella consultazione dei lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori sulla situazione in determinati ambiti e su qualsiasi cambiamento della stessa. I lavoratori hanno diritto di porre delle domande al datore di lavoro e di presentare delle proposte.
La legge prevede che i lavoratori interessati devono essere sistematicamente informati e consultati nei seguenti ambiti:
- in tutte le questioni inerenti alla sicurezza durante il lavoro e alla protezione dei lavoratori;
- in caso di trasferimento dell'azienda;
- in caso di licenziamenti collettivi.
La legge disciplina inoltre le modalità di elezione di rappresentanti dei lavoratori. L'istituzione di una simile rappresentanza è possibile, ma non obbligatoria, in tutte le aziende.