Annuncio e riscossione dell’imposta

Obbligo di annuncio 

I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all’imposta alla fonte hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale competente, entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. Se il Cantone prevede la trasmissione elettronica del conteggio dell’imposta alla fonte, il datore di lavoro può effettuare tale annuncio insieme al conteggio mensile.

I dipendenti stranieri con domicilio o dimora in Svizzera devono essere annunciati all'autorità fiscale del Cantone dove il dipendente ha eletto il domicilio o la dimora. I dipendenti con domicilio o dimora all'estero devono essere annunciati all'autorità fiscale del Cantone dove esercitano l'attività lucrativa.

Aliquote dell’imposta alla fonte

L'ammontare dell'imposta alla fonte varia da Cantone a Cantone. Le aliquote per l'imposta alla fonte possono essere riscosse direttamente dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

Addebito tramite deduzione dallo stipendio

Il datore di lavoro deduce l'imposta alla fonte dal salario del dipendente e la versa all'ente pubblico competente.

Conteggio nei confronti dell’Ufficio delle contribuzioni, certificato di salario

Sull'imposta alla fonte dedotta deve essere redatto un conteggio all'attenzione dell'Amministrazione delle contribuzioni. Le autorità cantonali competenti fissano il periodo per il quale il debitore (datore di lavoro) deve conteggiare la prestazione imponibile. Inoltre, ogni anno, per mezzo del certificato di salario deve fornire al contribuente un'attestazione relativa alla trattenuta dell'imposta alla fonte.


Indirizzi degli Uffici delle contribuzioni


Ultima modifica 08.12.2022

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