Obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo il diritto degli stranieri
Principi
In determinati casi, i lavoratori indipendenti stranieri (persone fisiche) che esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera sono soggetti agli obblighi di annuncio o di autorizzazione, conformemente al diritto degli stranieri..
Cosa si intende per obbligo di annuncio e obbligo di autorizzazione?
Per obbligo di annuncio si intende che l'esercizio di un'attività lucrativa deve essere notificato alle autorità competenti. Per obbligo di autorizzazione si intende che un'attività lucrativa necessita anche di un permesso, rilasciato dalle autorità competenti. Sia nel caso dell'obbligo di annuncio che in quello dell'obbligo di autorizzazione l'attività lucrativa può essere esercitata soltanto dopo la notifica o il rilascio del permesso.
I più importanti criteri di distinzione tra obbligo di annuncio e obbligo di
autorizzazione nel diritto degli stranieri
UE/AELS - Stati terzi
L'obbligo di annuncio e l'obbligo di autorizzazione variano a seconda di quale accordo o legge vengono applicati: l'Accordo sulla libera circolazione della persone tra la Svizzera e i Paesi dell‘UE (ALC), il corrispondente Accordo AELS o la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), che disciplina lo statuto giuridico degli stranieri in generale. Tramite l'ALC viene agevolato l'accesso reciproco al mercato del lavoro e il trasferimento della residenza dei cittadini dell'UE in Svizzera e dei cittadini svizzeri nell'UE. Il diritto di libera circolazione delle persone è integrato da disposizioni concernenti la prestazione di servizi individuale e la limita nel tempo (in generale la limitazione è di 90 giorni lavorativi per anno civile). La prestazione di servizi nel settore finanziario, il personale a prestito e il collocamento di personale sono esclusi da questa liberalizzazione.
Ammissione di un'attività lucrativa indipendente in Svizzera - fornitura
di una prestazione transfrontaliera
Riguardo agli obblighi di annuncio e di autorizzazione dei lavoratori indipendenti, occorre distinguere tra ammissione di un'attività lucrativa in Svizzera e la fornitura di una prestazione transfrontaliera in Svizzera da parte di lavoratori indipendenti stranieri.
Lavoratori indipendenti cittadini dell'UE
Caratteristica: cittadinanza
Informazioni sui singoli obblighi di annuncio e di autorizzazione sono disponibili nelle rubriche a lato. Per quanto il testo parla di volta in volta di un determinato gruppo di Stati (p. es. Lavoratori indipendenti cittadini dell'UE), si intende di volta in volta la cittadinanza dei lavoratori indipendenti interessati.
Deposito dell'annuncio e ottenimento del permesso
Annuncio: tipo di comunicazione e competenza
Gli annunci possono essere inoltrati online. Eccezionalmente possono essere inoltrate per scritto all'autorità preposta al mercato del lavoro del Cantone nel quale l'esecuzione del lavoro è prevista. A tale scopo deve essere utilizzato l'apposito modulo di annuncio ufficiale, disponibile presso le autorità preposte al mercato del lavoro. L'annuncio via e-mail non è ammesso.
Permesso: condizioni e competenza
Le domande di autorizzazione devono essere inoltrate all'autorità preposta al mercato del lavoro del Cantone nel quale l'esecuzione del lavoro è prevista. Informazioni relative alle condizioni e alle modalità di autorizzazione sono disponibili nella pagina web della Segreteria di Stato della migrazione SEM.