Lavoratori indipendenti cittadini dell’UE/AELS

Ammissione di un'attività lucrativa indipendente in Svizzera

Obbligo di domanda e riconoscimento dello statuto di lavoratore indipendente

I cittadini dell’UE/AELS devono notificare la loro presenza al Comune di residenza entro 14 giorni dal loro arrivo e sollecitare un permesso di soggiorno. A tal fine devono presentare una carta d’identità valida (oppure un passaporto valido) nonché documenti comprovanti l’esercizio (futuro) di un’attività lucrativa indipendente atta a sovvenire ai propri bisogni e a quelli dei familiari. L’attività lucrativa può iniziare soltanto dopo il deposito dei documenti richiesti dall’autorità cantonale competente.

Le formalità per l’ottenimento del permesso di soggiorno possono essere sbrigate dopo l’arrivo in Svizzera. Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione forniscono informazioni dettagliate in merito. 

 

Prestazione di servizi transfrontalieri

Prestazione di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile

Settori soggetti all'obbligo di annuncio dal primo giorno di lavoro

La prestazione di servizi transfrontalieri in Svizzera da parte di lavoratori indipendenti cittadini dell'UE/AELS fino a 90 giorni lavorativi per anno civile è soggetta all'obbligo di annuncio dal primo giorno di lavoro nei seguenti settori:

  • settore edile principale (costruzioni e ingegneria civile);
  • rami accessori dell'edilizia;
  • settore alberghiero e della ristorazione;
  • servizi di pulizia nell'industria e nelle economie domestiche;
  • servizi di sorveglianza e di sicurezza;
  • commercio ambulante (eccezioni: gestori di baracconi da fiera e di circhi);
  • industria del sesso.

Altri settori: obbligo di annuncio per durata di lavoro di oltre otto giorni per anno civile

La prestazione di servizi negli altri settori è soggetta all'obbligo di annuncio per una durata di lavoro superiore a otto giorni per anno civile. La durata effettiva del lavoro è determinante, non importa se la prestazione è fornita ininterrottamente o suddivisa in più periodi. Per le prestazioni fino a otto giorni lavorativi negli altri settori non sussiste alcun obbligo di annuncio e di autorizzazione.

Principio della scadenza del termine di otto giorni per l'annuncio ed eccezioni

In linea di principio il lavoro può iniziare al più presto otto giorni dopo che il mandato è stato annunciato. Eccezionalmente, in casi urgenti quali riparazioni, infortuni, catastrofi naturali, o altri eventi non prevedibili, il lavoro può essere svolto prima della scadenza del termine di otto giorni, ma al più presto il giorno dell'annuncio.

Prestazione di servizi di durata superiore a 90 giorni per anno civile

Obbligo di autorizzazione

La prestazione di servizi di lavoratori indipendenti cittadini dell'UE/AELS in Svizzera per un periodo superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile è soggetta all'obbligo di autorizzazione.


Ultima modifica 15.12.2022

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