Lavoratori indipendenti cittadini di Stati terzi
Ammissione di un'attività lucrativa indipendente in Svizzera
Principio: obbligo di autorizzazione sin dal primo giorno di lavoro
L'attività lucrativa indipendente di cittadini di Stati terzi che trasferiscono il domicilio in Svizzera è, in linea di principio, soggetta all'obbligo di autorizzazione sin dal primo giorno di lavoro e alle procedure di autorizzazione di Cantone e Confederazione.
Eccezione
In deroga alla regolamentazione di base vi sono eccezioni come, ad esempio, nel caso in cui il coniuge del lavoratore indipendente è di cittadinanza svizzera o è titolare di un permesso di dimora C.
Prestazioni di servizi transfrontalieri
Settori soggetti all'obbligo di autorizzazione sin dal primo giorno di lavoro
Le prestazioni di servizi transfrontalieri in Svizzera da parte di cittadini di Stati terzi sono soggette all'obbligo di autorizzazione sin dal primo giorno nei settori seguenti:
- settore edile principale e rami accessori dell'edilizia
- ristorazione
- servizi di pulizia nelle aziende e nelle economie domestiche
- servizi di sorveglianza e di sicurezza
- commercio ambulante
- industria del sesso
- paesaggistica
Altri settori: prestazioni di servizio di durata superiore a otto giorni soggette all'obbligo di autorizzazione
Negli altri settori le prestazioni di servizi transfrontalieri di durata superiore a otto giorni per anno civile sono soggette all'obbligo di autorizzazione. La durata effettiva del lavoro è determinante, non importa se le prestazioni sono fornite ininterrottamente o suddivisa in più periodi. Per le prestazioni fino a otto giorni lavorativi, negli altri settori non sussiste alcun obbligo di autorizzazione.