Per ciò che concerne l’attuazione di un API sono previsti due meccanismi di composizione delle controversie: quello inerente agli investitori e allo Stato destinatario, relativo a specifiche controversie tra gli investitori e lo Stato in cui sono effettuati gli investimenti; e quello riguardante i due Stati interessati, che concerne divergenze di interpretazione o attuazione dell’API.
La prima fase di entrambe le procedure prevede un periodo di consultazione obbligatoria, di durata compresa tra sei e dodici mesi, durante il quale viene cercata una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Normalmente le controversie concrete possono essere risolte in via amichevole già in questa fase - con o senza l’aiuto dello Stato di origine dell’investitore. Nel caso in cui non si raggiunga alcun accordo, entrambi i meccanismi prevedono il diritto di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale internazionale indipendente. Allo scopo di depoliticizzare le controversie legate agli investimenti, dal 1990 tutti gli API sottoscritti dalla Svizzera prevedono un meccanismo di composizione delle controversie. Per questa ragione, solitamente il meccanismo che riguarda i due Stati interessati è applicabile unicamente in via sussidiaria. Sul piano della prassi internazionale la procedura tra Stati svolge un ruolo di importanza molto limitata.