Accordi bilaterali di protezione degli investimenti
La Svizzera ha sottoscritto più di 110 accordi bilaterali di protezione degli investimenti (API). Secondo l’UNCTAD, dopo Germania e Cina , a livello mondiale la Svizzera si situa al terzo posto per quanto attiene al numero di accordi di questo tipo stipulati. Gli API consentono alla Svizzera di disporre di condizioni quadro favorevoli e, di conseguenza, di attirare maggiori investimenti internazionali.
Lo scopo degli API consiste nel garantire, per mezzo di strumenti di diritto internazionale, la protezione degli investimenti effettuati da cittadini e imprese svizzeri nei Paesi partner e, viceversa, degli investimenti in Svizzera da parte dei cittadini e delle imprese di questi Paesi contro i rischi di natura non commerciale. Tra questi rischi vi sono le discriminazioni di uno Stato nei confronti degli investitori stranieri, le espropriazioni illegittime o gli ostacoli ingiustificati alle transazioni e al movimento di capitali. Le disposizioni corrispondenti vengono integrate con obblighi a carico degli Stati contraenti riguardo a un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori degli altri Stati contraenti, e al rispetto degli impegni assunti dagli Stati nei confronti di determinati investitori in relazione agli investimenti di questi ultimi.