Particolarità del meccanismo di composizione delle controversie tra investitori e Stato

Negli ultimi anni a livello internazionale si è assistito a un netto aumento dei casi di protezione degli investimenti sottoposti a tribunali arbitrali internazionali in virtù di un API. La maggior parte dei procedimenti arbitrali nei confronti di Stati è stata avviata dopo il 2005. Tale aumento di procedimenti di composizione concerne soprattutto il Centro internazionale per la composizione delle controverse relative agli investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) e che fa parte del Gruppo della Banca mondiale.

Possibilità per l’investitore di scegliere tra giurisdizione arbitrale istituzionale e giurisdizione arbitrale ad hoc

La convenzione ICSID (Convenzione del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati) è stata sottoscritta e ratificata da più di 150 Stati (tra cui la Svizzera). L’ICSID gestisce i procedimenti arbitrali tra investitori e Stati sulla base delle sue norme in materia arbitrale. Gli API conclusi dalla Svizzera prevedono per l’investitore la possibilità di scegliere tra il procedimento arbitrale basato sulle norme ICSID (si tratta della cosiddetta giurisdizione arbitrale istituzionale) e l’attuazione di altre regole arbitrali (procedimento arbitrale ad hoc); le norme in materia arbitrale della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) costituiscono una soluzione di ripiego nel caso in cui le parti in controversia non riescano a giungere a un accordo per quanto attiene alla scelta della procedura ad hoc, e l’investitore non possa o non voglia seguire il procedimento arbitrale ICSID.

In materia di procedimento arbitrale, da più anni sono in corso lavori nel quadro di diversi forum internazionali (UNCITRAL, ICSID, ecc.). Il 1° aprile 2014, per esempio, sono entrate in vigore le nuove regole UNCITRAL sulla trasparenza: si applicano ai procedimenti arbitrali tra investitore e Stato promossi sul fondamento di una convenzione in materia di protezione degli investimenti conclusa dopo il 1° aprile 2014 e che si svolgono secondo il regolamento procedurale UNCITRAL. Per gli Stati firmatari della Convenzione ONU sulla trasparenza (fine luglio 2014), l’applicazione delle regole UNCITRAL sulla trasparenza viene estesa ai procedimenti arbitrali promossi sul fondamento di una convenzione in materia di protezione degli investimenti conclusa prima del 1° aprile 2014 o secondo regole diverse da quelle dell’ordinamento sull’arbitrato UNCITRAL (come ad es. l’ICSID).

Le sentenze arbitrali dell’ICSID sono impugnabili soltanto alle condizioni restrittive previste dalla convenzione ICSID. Per le sentenze arbitrali fondate su altre norme valgono le condizioni di impugnabilità della convenzione del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere e/o la normativa nazionale.

Il meccanismo di composizione delle controversie è efficace?

Alcune sentenze arbitrali, relative a procedimenti arbitrali originati da controversie tra investitori e Stato, hanno suscitato dibattito negli ambienti interessati e nell’opinione pubblica. Le opzioni per la riforma del meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato sono in discussione nel Gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL, a cui partecipa la Svizzera. Ciononostante sul piano pratico la validità del dispositivo per la composizione delle controversie previsto dagli API è stata ampiamente confermata negli ultimi anni. Gli API consentono agli investitori di ottenere - entro un termine prevedibile - un titolo giuridico esecutivo a livello internazionale, impugnabile soltanto a condizioni restrittive. Occorre inoltre osservare che soltanto una minima parte delle controversie tra gli investitori e gli Stati in cui avvengono gli investimenti sfociano in un procedimento arbitrale. Normalmente le controversie possono essere risolte prima dell’avvio di un procedimento arbitrale - con o senza l’aiuto delle autorità dello Stato di origine dell’investitore ‒ nel rispetto degli interessi di entrambe le parti.

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Internationale_Investitionen/Vertragspolitik_der_Schweiz/Investor-Staat_Streitschlichtungsmechanismus.html