Capitolo degli accordi di libero scambio relativo agli investimenti

Oltre a tutelare gli investimenti già effettuati (fase successiva agli investimenti) nello Stato partner per mezzo degli APPI, è anche possibile garantire il libero accesso al mercato degli investimenti (insediamento) ricorrendo a norme di diritto internazionale. Tali norme consentono inoltre di contrastare le modifiche di legge effettuate a fini protezionistici dallo Stato partner. Negli accordi di libero scambio la Svizzera negozia le disposizioni accesso al mercato per gli insediamenti nei settori industriali (capitolo sugli investimenti) e nei settori dei servizi (capitolo sul commercio dei servizi).

L’obbligo principale riguarda l’osservanza del principio di non discriminazione degli investitori dell’altra parte contraente rispetto ai propri investitori nazionali (trattamento nazionale) e a quelli di Stati terzi (clausola della nazione più favorita). In merito al divieto di discriminazione, le parti contraenti hanno la possibilità di stilare elenchi con clausole restrittive concernenti singoli Paesi. In materia di trattamento nazionale le clausole restrittive della Svizzera riguardano l’acquisto di fondi, determinate disposizioni del diritto societario e atti normativi relativi al settore energetico. Accordi di libero scambio con obblighi concernenti l’accesso al mercato come quelli suddetti sono stati conclusi dalla Svizzera nell’AELS con: Cile, Singapore, Corea del Sud, Colombia, Perù, Ucraina, Hong Kong, Indonesia, Georgia e alcuni Stati dell’America centrale (Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama); con il Giappone è stato sottoscritto un accordo bilaterale. Un peggioramento delle condizioni di investimento per gli investitori degli Stati partner non è consentito, oppure deve essere compensato mediante miglioramenti in altri ambiti.

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