L’accordo commerciale bilaterale tra Svizzera e Regno Unito riprende le disposizioni sull’accesso al mercato sancite dall’accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’Unione Europea (UE) e dall’accordo agricolo Svizzera-UE. Ciò significa che il regime preferenziale in materia di tariffe doganali è mantenuto in essere nei rapporti commerciali tra Svizzera e Regno Unito. Mentre i prodotti industriali possono essere commerciati in franchigia doganale (prodotti originari dei capitoli 25–97 SA ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38), i prodotti agricoli trasformati e di base possono beneficiare di un trattamento preferenziale.
Traffico merci
I prodotti originari del Regno Unito contemplati dall’accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito beneficeranno anche in futuro di un trattamento preferenziale. Le aliquote doganali applicate all’importazione di prodotti originari del Regno Unito in Svizzera sono pubblicate nel sistema elettronico Tares.
I prodotti originari della Svizzera contemplati dall’accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito beneficeranno anche in futuro di un trattamento preferenziale. Le aliquote doganali britanniche che si applicano possono essere consultate qui.
Vedi anche: Circolare dell’Amministrazione federale delle dogane relativa alla Brexit.
Per maggiori informazioni su questioni doganali e formalità d’importazione rimandiamo al centro d’informazione delle autorità doganali britanniche.
Regole d’origine / Cumulo
Il protocollo n. 3 dell’accordo commerciale prevede il cumulo bilaterale Svizzera-Regno Unito. In determinate circostanze è ammesso anche il cumulo diagonale con materiali provenienti dall’UE e dagli altri Stati firmatari della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM, RS 0.946.31). Per informazioni dettagliate rimandiamo all’apposita circolare dell’Amministrazione federale delle dogane e al foglio informativo Brexit – Possibilità di cumulo. A questo link si trovano maggiori informazioni riguardanti le relazioni di libero scambio del Regno Unito con gli Stati firmatari della Convenzione PEM.
Gli esportatori svizzeri possono effettuare il cumulo con materiali dell’UE, se tali materiali sono qualificati come merci originarie ai sensi della Convenzione PEM o delle norme transitorie ossia delle norme di origine rivedute della Convenzione PEM (permeabilità).
Non è possibile esportare nel Regno Unito o importare dallo stesso senza modifiche prodotti originari dell’UE con prova dell’origine (transito), a prescindere che l’imposizione sia applicata in Svizzera o nel Regno Unito o che le merci siano esportate da un deposito doganale. In questi casi non può essere emessa una prova dell’origine né in Svizzera né nel Regno Unito. I materiali dell’UE devono aver subito in Svizzera o nel Regno Unito almeno una lavorazione che non sia minima (art. 6 del protocollo 3). Se le merci dell’UE vengono esportate da un deposito doganale, la prova dell’origine deve essere emessa dall’esportatore dell’UE originario.
Gli esportatori svizzeri possono effettuare un cumulo con materiali provenienti dalla Turchia se tali materiali sono qualificati come merci originarie ai sensi della Convenzione PEM o delle norme transitorie ossia delle norme di origine rivedute della Convenzione PEM (permeabilità).
Affinché le merci originarie di uno Stato dei Balcani occidentali possano continuare a essere esportate senza modifiche nel Regno Unito, tra il Regno Unito e lo Stato dei Balcani occidentali in questione deve esistere un accordo di libero scambio con le stesse norme di origine dell’accordo commerciale Svizzera-Regno Unito. Per informazioni sulle possibilità di cumulo si rimanda al foglio informativo Brexit – Possibilità di cumulo.
No, perché il Regno Unito è considerato un Paese terzo ai sensi dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE e degli accordi di libero scambio con gli altri Stati firmatari della Convenzione PEM. Se nel processo di produzione di una merce vengono utilizzati materiali di origine britannica, occorre rispettare le cosiddette regole di lista della Convenzione PEM, come disposto dall’accordo di libero scambio corrispondente. Il cumulo non è possibile.
Procedure doganali
Per maggiori informazioni sull’organo di contatto delle autorità doganali del Regno Unito cliccare qui.
Fintanto che Regno Unito e UE non avranno stipulato un accordo analogo a quello sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, il Regno Unito si ritroverà estromesso dallo spazio di sicurezza doganale comune tra Svizzera, Norvegia e UE in quanto considerato Paese terzo. Il riconoscimento reciproco tra Svizzera e Regno Unito dello status di AEO non era quindi più possibile. I due Paesi hanno tuttavia concluso un accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco dello status di AEO, entrato in vigore il 1° settembre 2021. Per maggiori informazioni sullo status di AEO cliccare qui.
Per maggiori informazioni sulle procedure doganali d’importazione cliccare qui.
Per le spedizioni per via terrestre dal Regno Unito in Svizzera l’UE richiede, al momento dell’ingresso nel suo territorio, una predichiarazione e svolge eventuali controlli di sicurezza, come avviene per le spedizioni dagli altri Paesi terzi. Una volta entrate nell’UE, le merci si trovano già nello spazio di sicurezza, per cui al momento di importarle in Svizzera non sono necessarie ulteriori procedure doganali.
Le spedizioni per via aerea dal Regno Unito in Svizzera devono essere dichiarate in anticipo all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) prima di varcare la frontiera, come avviene per le spedizioni dagli altri Paesi terzi, conformemente alle disposizioni dell’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. Gli eventuali controlli di sicurezza vengono effettuati dopo l’arrivo in Svizzera delle merci. Non sono invece necessari controlli nel caso di una spedizione successiva nell’UE da un aeroporto svizzero.
Questa domanda va rivolta direttamente al centro informazioni delle autorità doganali britanniche. Per informazioni relative a una dichiarazione sommaria d’entrata, consultare il documento Border Operating Model (punto 3.1.5).
Per maggiori informazioni sul numero EORI cliccare qui.
Prodotti industriali: requisiti di legge
I prodotti industriali che vengono immessi sul mercato del Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021 devono rispettare la legislazione britannica. Tuttavia, in 21 settori di prodotti, il Regno Unito continua a riconoscere i requisiti e le procedure di valutazione della conformità dell'UE in vigore, compresi il marchio CE e l'epsilon rovesciato. I 21 settori di prodotti sono elencati sul sito web del governo britannico.
Al fine di proteggere la filiera commerciale e le catene di approvvigionamento tra il Regno Unito e la Svizzera dal punto di vista delle importazioni e di creare una certa continuità, la Svizzera ha adottato la seguente misura unilaterale.
Riconoscimento dei rapporti di prova e delle valutazioni della conformità: la Svizzera riconosce i rapporti di prova e le valutazioni della conformità rese dagli organismi di valutazione della conformità con sede nel Regno Unito in 9 settori di prodotti fino alla fine del marzo 2025: settori n. 1–3, 5, 6 (parzialmente), 8, 13, 17, 19 dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) Svizzera-UE. Ulteriori informazioni sulla misura unilaterale sono disponibili a questo link. Un'ulteriore proroga viene esaminata annualmente.
Sì. Vigono i requisiti posti dal Regno Unito validi a partire dal 1° gennaio 2021.
Il Governo del Regno Unito ha pubblicato una guida sulla regolamentazione delle sostanze chimiche REACH che fornisce risposte alle domande più frequenti poste dalle cerchie e dalle parti interessate. Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ambasciata Britannica in Svizzera o alle autorità britanniche competenti.
Il Regolamento REACH non è contemplato dagli accordi bilaterali tra Svizzera e UE, neppure nell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA).
Prodotti di origine animale e vegetale
Spetta alle autorità britanniche disciplinare l’importazione nel proprio territorio di animali e prodotti di origine animale provenienti da tutti i Paesi, compresa la Svizzera. Gli esportatori sono pertanto invitati a consultare la guida all’importazione di animali, prodotti d’origine animale nonché alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale messa a disposizione dalle autorità competenti.
L’importazione in Svizzera di specie animali e vegetali protette rimane invariata dopo la Brexit. Gli interessati possono trovare informazioni pertinenti sulle procedure d’importazione sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
Le autorità britanniche hanno pubblicato una guida sul commercio e il traffico di specie minacciate d’estinzione, protette dalla CITES.
Servizi e mobilità
- Per un numero ridotto di attività, come le visite ai clienti, il montaggio di un macchinario o determinate attività scientifiche, è possibile entrare nel Regno Unito come visitatori (verificare le attività ammesse).
- Le persone residenti in Svizzera, prestatori di servizi indipendenti o dipendenti di un’impresa stabilita in Svizzera, con un contratto di fornitura di servizi con un consumatore britannico in uno dei settori previsti dall’Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi (SMA, cfr. scheda, pag. 2), possono offrire i loro servizi sul territorio britannico per il periodo previsto da tali contratti (fino a un anno) alle seguenti condizioni:
- ottenere un visto di lavoro temporaneo (Temporary work – international agreeement Visa), che funge da permesso di lavoro (la domanda deve essere presentata almeno tre settimane prima);
- essere titolari di un diploma universitario (università o SUP) o di un titolo equivalente e possedere le qualifiche richieste per svolgere l’attività in questione;
- per le persone impiegate: essere impiegate da almeno un anno e avere tre anni di esperienza professionale;
- per i prestatori di servizi indipendenti: 6 anni di esperienza professionale.
Per maggiori informazioni consultare le disposizioni britanniche in materia di visti o contattare le autorità britanniche (UK Home Office o Ambasciata Britannica a Berna).
Sì, per una durata non superiore a 90 giorni all’anno; è richiesta solo una notifica alle autorità, in base all’accordo temporaneo tra la Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi. Per maggiori informazioni: Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata.
Proprietà intellettuale
Poiché l’Ufficio europeo dei brevetti non è un’agenzia dell’UE, il fatto di lasciare l’Unione non ha alcun impatto sull’attuale sistema brevettuale europeo. Non sono interessati nemmeno i brevetti europei esistenti e che riguardano il Regno Unito. A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito continuerà a occuparsi della gestione del sistema CPC, dato che la legislazione britannica in materia di CPC (The Patents (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019) rispecchia in larga misura l’attuale regolamento CPC dell’Unione e prevede lo stesso periodo di protezione.
Nella sua guida «Changes to SPC and patent law from 1 January 2021», il governo del Regno Unito sottolinea che per ottenere un CPC britannico è necessaria anche un’autorizzazione all’immissione in commercio valida per il mercato del Regno Unito. I titolari dei brevetti devono verificare che la loro autorizzazione per l’accesso al mercato sia valida o per tutto il Regno Unito oppure solo per l’Irlanda del Nord o il Regno Unito.
Il 1° gennaio 2019 è stata introdotta un’esenzione CPC per le esportazioni (SPC waiver). Il governo britannico intende mantenere questa disposizione derogatoria, ma con alcuni importanti cambiamenti.
Per i rinnovi pediatrici, i requisiti rimangono in gran parte gli stessi. La differenza principale è costituita dal fatto che non è più necessario dimostrare che un prodotto ha un’autorizzazione all’immissione in commercio in tutti gli Stati SEE; è sufficiente dimostrare l’esistenza di un’autorizzazione all’immissione in commercio nel Regno Unito.
Il Regno Unito continua a mantenere un sistema normativo speciale per i cosiddetti Orphan Drugs (farmaci per malattie rare), che riflette in gran parte il sistema UE esistente.
Ulteriori informazioni sui CPC e sulla proprietà intellettuale in generale si trovano alla pagina: «Intellectual property after 1 January».
Nel Regno Unito i test clinici sono attualmente già gestiti a livello nazionale e le domande per questo tipo di test continueranno ad essere autorizzate dall’ente competente (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA). Il Regno Unito non apporta modifiche all’esclusività dei dati e di mercato.
Il Regno Unito ha fatto sapere che provvederà a garantire e proteggere i diritti di proprietà intellettuale di tutti i marchi UE e design comunitari registrati offrendo marchi e design equivalenti registrati nel Regno Unito. Agli aventi diritto su un marchio UE o design comunitario registrato sarà accordato un diritto britannico equivalente (cfr. la guida «Guidance Changes to EU and international designs and trade mark protection from 1 January 2021»)
Ultima modifica 20.03.2024