MRA Svizzera - UE

L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (qui di seguito «MRA CH-UE») è entrato in vigore il 1° giugno 2001, come parte costitutiva dei sette Accordi bilaterali I. L’MRA CH-UE elimina gli ostacoli tecnici al commercio nella commercializzazione di numerosi prodotti industriali tra Svizzera e UE e copre le principali categorie di prodotti (p. es. macchine, dispositivi medici, apparecchi elettrici, prodotti da costruzione, ascensori, biocidi). In termini di valore, l'Accordo copre circa due terzi del commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e l'UE. 

Importanza dell'Accordo: accesso facilitato al mercato interno dell'UE

L’Accordo garantisce che nei settori compresi nel suo campo d’applicazione i fabbricanti e gli organi di valutazione della conformità svizzeri possano beneficiare per cuanto possibile delle medesime condizioni di accesso al mercato europeo vigenti per i loro concorrenti dell’UE e/o del SEE. L’MRA CH-UE permette di ridurre i tempi e i costi di distribuzione dei prodotti sul mercato estero interessato.

L’Accordo contribuisce all’eliminazione di importanti ostacoli tecnici al commercio uniformando le prescrizioni sui prodotti e riconoscendo le valutazioni di conformità estere. Da una parte permette di confermare l’armonizzazione delle prescrizioni tecniche della Svizzera e dell'UE. Dall'altra consente di evitare i doppioni: per l’accesso al mercato è necessaria soltanto una valutazione della conformità, effettuata da un organismo riconosciuto nel quadro dell'accordo e basata sulle prescrizioni sui prodotti della Svizzera o dell’UE.

Come funziona il riconoscimento reciproco?

L’equivalenza delle normative svizzera ed europea viene riconosciuta per la maggior parte dei settori di prodotti. Le valutazioni della conformità per il mercato interno UE possono essere svolte da un organismo svizzero riconosciuto dall’accordo e secondo le prescrizioni tecniche svizzere. Ciò vale per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine. Nei settori in cui le normative della svizzera e UE non sono considerate equivalenti (caldaie e imballaggi preconfezionati), i prodotti destinati all’esportazione nell’UE devono essere fabbricati conformemente alle prescrizioni tecniche dell'UE. La valutazione della conformità richiesta può però essere rilasciata da un organismo svizzero riconosciuto nel quadro dell’accordo.

Contenuto dell’accordo

L’accordo è formato da una parte generale e due allegati. La parte generale contiene disposizioni orizzontali applicabili a tutti i settori dei prodotti disciplinati dall’accordo. L’Allegato 1 comprende i capitoli settoriali, mentre l’Allegato 2 definisce i principi generali applicabili per la designazione degli organismi riconosciuti dall’accordo.

L’articolo 10 dell’accordo istituisce un Comitato composto da rappresentanti di entrambe le Parti, incaricato della gestione dell’Accordo. Questo Comitato misto può modificare gli allegati su proposta di una o dell’altra Parte.

Allegato 1 dell’Accordo (disposizioni concernenti i prodotti [capitoli])

I capitoli settoriali dell’allegato 1 sono articolati in cinque sezioni. Elencano le prescrizioni legislaribe e amministrative della Svizzera e dell’UE che disciplinano le diverse categorie di prodotti e definiscono il campo d’applicazione dell’Accordo. Inoltre contengono disposizioni settoriali specifiche, inerenti ad esempio allo scambio di informazioni, alla cooperazione in ambito di sorveglianza del mercato, ecc.

Organismi di riconoscimento della conformità riconosciuti

L’autorità svizzera competente designa gli organismi che soddisfano i requisiti tecnici per lo svolgimento di una valutazione della conformità. L'accreditamento può costituire un prerequisito per la designazione (e il riconoscimento).

Lista degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi di valutazione della conformità notificati dalla Svizzera e riconosciuti dall’UE sono elencati nella presente lista (PDF, 448 kB, 06.05.2024). Una lista con tutti gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti dall’UE (inclusi quelli svizzeri) è reperibile nella banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Per ulteriori informazioni (inclusa la lista degli organismi di valutazione della conformità secondo il cosiddetto «vecchio approccio») si può consultare il sito della Commissione UE relativo all’MRA CH-UE.

Marcatura CE

Per ulteriori informazioni sulla marcatura CE cliccare qui.

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0/MRA_Schweiz_EU.html