L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (qui di seguito «MRA CH-UE») è entrato in vigore il 1° giugno 2001, come parte costitutiva dei sette Accordi bilaterali I. L’MRA CH-UE elimina gli ostacoli tecnici al commercio nella commercializzazione di numerosi prodotti industriali tra Svizzera e UE e copre le principali categorie di prodotti (p. es. macchine, dispositivi medici, apparecchi elettrici, prodotti da costruzione, ascensori, biocidi). In termini di valore, l'Accordo copre circa due terzi del commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e l'UE.
Importanza dell'Accordo: accesso facilitato al mercato interno dell'UE
L’Accordo garantisce che nei settori compresi nel suo campo d’applicazione i fabbricanti e gli organi di valutazione della conformità svizzeri possano beneficiare per cuanto possibile delle medesime condizioni di accesso al mercato europeo vigenti per i loro concorrenti dell’UE e/o del SEE. L’MRA CH-UE permette di ridurre i tempi e i costi di distribuzione dei prodotti sul mercato estero interessato.
L’Accordo contribuisce all’eliminazione di importanti ostacoli tecnici al commercio uniformando le prescrizioni sui prodotti e riconoscendo le valutazioni di conformità estere. Da una parte permette di confermare l’armonizzazione delle prescrizioni tecniche della Svizzera e dell'UE. Dall'altra consente di evitare i doppioni: per l’accesso al mercato è necessaria soltanto una valutazione della conformità, effettuata da un organismo riconosciuto nel quadro dell'accordo e basata sulle prescrizioni sui prodotti della Svizzera o dell’UE.
Come funziona il riconoscimento reciproco?
L’equivalenza delle normative svizzera ed europea viene riconosciuta per la maggior parte dei settori di prodotti. Le valutazioni della conformità per il mercato interno UE possono essere svolte da un organismo svizzero riconosciuto dall’accordo e secondo le prescrizioni tecniche svizzere. Ciò vale per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine. Nei settori in cui le normative della svizzera e UE non sono considerate equivalenti (caldaie e imballaggi preconfezionati), i prodotti destinati all’esportazione nell’UE devono essere fabbricati conformemente alle prescrizioni tecniche dell'UE. La valutazione della conformità richiesta può però essere rilasciata da un organismo svizzero riconosciuto nel quadro dell’accordo.
Contenuto dell’accordo
L’accordo è formato da una parte generale e due allegati. La parte generale contiene disposizioni orizzontali applicabili a tutti i settori dei prodotti disciplinati dall’accordo. L’Allegato 1 comprende i capitoli settoriali, mentre l’Allegato 2 definisce i principi generali applicabili per la designazione degli organismi riconosciuti dall’accordo.