Convenzione AELS, Allegato I
Parallelamente all’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) concluso con l’UE, la Svizzera ha concluso un MRA anche con gli Stati del SEE/dell’AELS (si tratta dell’Allegato I della Convenzione AELS). Le disposizioni, che corrispondono a quelle contenute nell’MRA con l’UE, hanno permesso di istituire un quadro regolamentare uniforme per la Svizzera e tutto il SEE (vale a dire UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Accordo di libero scambio AELS-Turchia:
Allegato V
Il reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità ha potuto essere esteso anche alla Turchia. Nel 2009, un Protocollo E è stato aggiunto all'Accordo di libero scambio EFTA-Turchia, che regola il riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità. Nel 2021, l'Accordo di libero scambio è stato modernizzato è il Protocollo E è stato sostituito da un Allegato V.
Come funziona l’Allegato V?
Nel quadro dell’unione doganale formata da UE e Turchia quest’ultima si impegna a recepire le prescrizioni tecniche UE. Parallelamente, gli accordi tra Svizzera e UE (MRA) e tra Svizzera e Stati del SEE/dell’AELS (Accordo SEE) comportano un’ampia armonizzazione delle prescrizioni tecniche. In virtù dell’armonizzazione delle prescrizioni tecniche turche con quelle dell’UE (unione doganale), nonché delle prescrizioni sui prodotti svizzere con quelle europee (MRA), si possono applicare le stesse regole in Svizzera e Turchia per i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione dell’unione doganale e dell’MRA, ciò que facillita gli scambi commerciali.