La Svizzera e le sanzioni internazionali

Dal 1990 la Svizzera ha partecipato in maniera autonoma alle sanzioni di tipo non militare dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). In seguito alla sua adesione all’ONU, in virtù del diritto internazionale, la Svizzera è tenuta ad applicare le misure coercitive non militari adottate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. In pratica i cambiamenti sono minimi, in quanto la Svizzera applicava già in modo autonomo tali misure fin dall’inizio degli anni Novanta.
 

Conformemente all’articolo 39 dello Statuto dell’ONU del 26.06.1945, il Consiglio di sicurezza stabilisce se una determinata situazione rappresenti una minaccia o un'infrazione della pace oppure un’aggressione e ha quindi la possibilità di adottare ad esempio le misure previste dall’articolo 41 oppure sanzioni di tipo non militare volte a colpire soprattutto i rapporti economici e le possibilità di trasporto. Con questo tipo di misure, adottate da parte dell’ONU contro trasgressori del diritto e perturbatori della pace e finalizzate al rispetto e all’applicazione del diritto internazionale, in particolare dei diritti fondamentali dell’uomo, si intende ottenere che, secondo quanto auspicato dalla comunità internazionale, lo Stato oggetto delle misure abbandoni un atteggiamento suscettibile di costituire una minaccia per la sicurezza internazionale e la pace.

In base a tali sanzioni dell’ONU, la Svizzera ha istituito misure cosiddette «di embargo», principalmente a carattere economico, nei confronti di singoli Stati. Le sanzioni economiche sono misure coercitive discriminatorie volte a limitare gli scambi commerciali, di servizi o di tecnologia e le transazioni finanziarie con un paese o un gruppo di paesi, in vista di motivare i destinatari delle sanzioni a un determinato comportamento.

In Svizzera questi provvedimenti di embargo sono presi sotto forma di ordinanze del Consiglio federale. Dal 01.01.2003 esse si fondano sulla legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi). Prima dall'entrata in vigore della legge sugli embarghi queste ordinanze poggiavano direttamente sulla Costituzione federale.

La Svizzera non rilascia singole ordinanze di embargo nei casi in cui le sanzioni dell’ONU concernono unicamente materiale bellico e beni di equipaggiamento militare, in quanto l’esportazione di questo tipo di beni e materiali può essere rifiutata in base alla legge sul materiale bellico e a quella sul controllo dei beni a duplice impiego, come è avvenuto ad esempio nei confronti della Somalia.

Nel 1998 la Svizzera ha partecipato per la prima volta a sanzioni economiche adottate al di fuori dell’ONU, cioè a quelle decise dall'UE contro la Repubblica federale di Jugoslavia.

La partecipazione della Svizzera a sanzioni di carattere non militare è in sintonia con i principi della politica di neutralità presentati nel rapporto del nostro Consiglio sulla neutralità del 29.11.1993 e ha provato la sua utilità. Inoltre, il diritto della neutralità non sancisce un’incompatibilità di fondo tra la neutralità e la partecipazione a sanzioni economiche. Il sostegno a sanzioni internazionali su larga scala corrisponde all’interesse della politica estera della Svizzera, improntata al rispetto del diritto internazionale e a valori umanitari. Anche la solidarietà con la comunità internazionale e la necessità di procedere efficacemente contro chi infrange il diritto sono elementi di cui il nostro Consiglio federale tiene conto.

Ultima modifica 24.03.2017

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