Provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio

In conformità con la risoluzione 2283 (2016) del 28 aprile 2016 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio federale ha abrogato l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio. Le misure comprendevano un embargo parziale sul materiale d’armamento, sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio. L’abrogazione dell’ordinanza entra in vigore il 25 maggio 2016 alle ore 18.00.

In seguito al fallito colpo di Stato del 19 settembre 2002 contro il governo di Laurent Gbagbo, sfociato in una guerra civile, il 19 gennaio 2005 il Consiglio federale aveva emanato l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d’Avorio, applicando così le sanzioni delle Nazioni Unite. L’ordinanza e il suo allegato sono stati adeguati a più riprese in base agli sviluppi politici. Per esempio, a fine 2014 sono state revocate le misure relative al commercio di diamanti grezzi provenienti dalla Costa d’Avorio. Da allora l’ordinanza contemplava solamente un embargo parziale sul materiale d’armamento, sulle restrizioni di viaggio e sul blocco degli averi.

Il clima politico sereno e il buon svolgimento delle elezioni presidenziali del 25 ottobre 2015 hanno indotto il Consiglio di sicurezza dell’ONU a revocare le sanzioni ancora vigenti nei confronti della Costa d’Avorio con la risoluzione 2283 (2016), in base alla quale il Consiglio federale ha deciso di abrogare l’ordinanza con effetto dal 25 maggio 2016.


Ordinanza

Ultima modifica 20.03.2019

Inizio pagina

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-cote-d-ivoire.html