Nella riunione straordinaria del 28 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di sostenere le sanzioni dell’UE contro la Russia, rafforzandone così l’efficacia.
L'importo complessivo dei valori patrimoniali e finanziari congelati in Svizzera ammonta a 7,5 miliardi di franchi svizzeri, a cui vanno aggiunte 15 unità immobiliari (dati del 25 novembre 2022).
Una delle molteplici misure sanzionatorie decise in relazione alla situazione in Ucraina consiste nel congelare gli averi e le risorse economiche delle persone, delle imprese e delle organizzazioni elencate nell'allegato 8 dell'ordinanza. Questo blocco rappresenta soltanto una piccola parte delle sanzioni varate in seguito all'aggressione militare della Russia in Ucraina. Vi si aggiungono altre misure in ambito commerciale, ad esempio il divieto di esportare beni di lusso e di beni per il rafforzamento dell'industria russa oppure il divieto di importare beni che rappresentano un’importante fonte di reddito per la Russia. In aggiunta, sono state introdotte sanzioni finanziare di vasta portata, quali il divieto di effettuare transazioni con la Banca Centrale della Federazione Russa e l'esclusione di talune banche russe dal sistema bancario SWIFT.
L'ammontare dei patrimoni bloccati non è uno strumento per misurare l'efficacia delle sanzioni, bensì un semplice dato che rispecchia l'attualità, un dato che peraltro può oscillare verso l'alto o verso il basso. Da un lato infatti la SECO riceve segnalazioni costanti, dall'altro può accadere che alcuni patrimoni congelati a titolo provvisorio debbano poi essere sbloccati dopo gli opportuni accertamenti
Nelle nostre FAQ troverai informazioni utili sulle sanzioni in Svizzera.
La Svizzera ha ripreso le sanzioni adottate dall’UE contro la Russia. Queste comprendono divieti di ingresso, il congelamento dei patrimoni, nonché numerose misure finanziarie e divieti commerciali per determinati beni. Una panoramica delle sanzioni è disponibile qui.
L’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) contiene tutte le misure adottate dalla Svizzera e fa fede.
È possibile ricercare persone o entità specifiche tramite la Ricerca dei destinatari delle sanzioni.
La Svizzera decide autonomamente in che misura aderire alle sanzioni dell'UE; non c'è nessun automatismo.
Secondo la legge sull'embargo, l'adozione (totale o parziale) delle sanzioni UE deve sempre essere decisa dal Consiglio federale. Vista così, c'è un certo ritardo rispetto all'UE.
Secondo la legge sugli embarghi (LEmb, RS 946.231), la Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’ONU, dall’OCSE o dai principali partner commerciali della Svizzera (nella prassi: l’UE).
In quanto membro dell’ONU la Svizzera è obbligata dal diritto internazionale ad applicare le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Al contrario, per quanto riguarda le sanzioni imposte dall’UE, il Consiglio federale decide caso per caso se riprenderle interamente, in parte o non riprenderle del tutto. La decisione viene presa di volta in volta ponderando criteri giuridici, di politica estera e di politica economica esterna.
La LEmb non offre la base legale per l’emanazione di sanzioni autonome da parte della Svizzera.
Il Consiglio federale ha deciso di non attuare il provvedimento UE del 1° marzo relativo alla diffusione dei contenuti di alcuni organi di informazioni russi, segnatamente Sputnik e Russia Today. Pur trattandosi di strumenti di propaganda e disinformazione mirata utilizzati dalla Federazione Russa, il Consiglio federale ritiene più efficace rispondere con i fatti a dichiarazioni fallaci e dannose, anziché vietarle.
È possibile che alcune persone non siano state inserite nelle liste dell’UE nell’ambito delle sanzioni contro la Russia, bensì all’interno di regimi sanzionatori indipendenti. Il Consiglio federale è al corrente di questo fatto.
I cosiddetti regimi sanzionatori «tematici» non sono diretti contro singoli Stati – quindi nemmeno contro la Russia – bensì prendono di mira determinati comportamenti in tutto il mondo (violazioni dei diritti umani, cyber-attacchi, impiego di armi chimiche). Oltre a persone ed entità russe, tra i destinatari di sanzioni figurano persone ed entità di numerosi altri Paesi come Corea del Nord, Cina, Libia ed Eritrea. Le sanzioni tematiche devono essere chiaramente distinte dalle sanzioni contro la Russia. L’inserimento da parte dell’UE di entità e persone russe nell’elenco delle sanzioni è stato fatto indipendentemente dal conflitto in corso e molto prima del suo scoppio.
Attualmente all’interno della Confederazione si sta discutendo dell’eventuale adozione di sanzioni «tematiche» nei settori delle armi chimiche, dei diritti umani e degli attacchi informatici nel quadro della legge sugli embarghi. Del dossier si sta occupando la SECO in quanto autorità competente per l’attuazione delle ordinanze previste dalla LEmb.
Il Consiglio federale non ha ancora preso alcuna decisione in merito.
Le sanzioni tematiche dell’UE rappresentano un approccio innovativo, che funziona in modo diverso dalle sanzioni classiche basate su un principio geografico. I potenziali destinatari non sono più limitati a un singolo Paese o a una situazione ben definita.
Le sanzioni tematiche permettono di colpire persone, imprese e organizzazioni in tutto il mondo. Pertanto, la questione merita un approfondimento molto serio, in quanto tra i destinatari di questo regime sanzionatorio non ci sono soltanto cittadini russi.
La Svizzera adotta regolarmente sanzioni contro altri Paesi o si unisce alle sanzioni imposte dall’ONU e dall’UE. In qualità di membro dell’ONU, la Svizzera è tenuta ad attuare le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Le adotta dagli anni Novanta, cioè da prima ancora che entrasse a far parte delle Nazioni Unite nel 2002. La prima volta che la Svizzera ha aderito alle sanzioni dell’UE è stato invece nel 1998, contro la Repubblica Federale di Jugoslavia. Nel caso delle sanzioni dell’UE, tuttavia, non vi è alcun obbligo di diritto internazionale o di altro tipo per la Svizzera di applicarle. Il Consiglio federale valuta in ogni singolo caso, sulla base di una ponderazione globale degli interessi, se è nell’interesse del nostro Paese adottarle. Per maggiori informazioni: La Svizzera e le sanzioni internazionali (admin.ch)
Attualmente la Svizzera ha sanzionato 23 Paesi e due gruppi di persone; i due gruppi e 14 Paesi sono sottoposti a sanzioni ONU. La Svizzera ha inoltre adottato in tutto o in parte le sanzioni dell’UE contro 14 Paesi. Cinque Paesi sono colpiti da sanzioni sia dell’ONU che dell’UE. Per maggiori informazioni sulle misure sanzionatorie in corso: La Svizzera e le sanzioni internazionali (admin.ch)
A livello internazionale per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni il nostro Paese è molto avanti, anche grazie a una chiara definizione delle competenze e alla disponibilità degli uffici competenti a rispondere alle domande operative.
Secondo l'ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72), le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco devono notificarlo senza indugio alla SECO.
I termini averi e risorse economiche includono valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili. Ad esempio anche gli immobili, i beni di lusso o le opere d'arte sono considerati risorse economiche e devono quindi essere bloccati. Anche i beni patrimoniali immagazzinati presso un porto franco sono bloccati.
Il blocco dei beni va distinto dalla confisca; secondo la legge sull'embargo, nel primo caso la persona sanzionata conserva i diritti di proprietà (stato di diritto). Anche case, automobili e simili vengono bloccati se queste persone figurano sulla lista di sanzioni. Concretamente, però, questi beni non vengono confiscati. Il loro commercio, tuttavia, è proibito. Esempio: una casa può rimanere abitata da una persona sanzionata, ma non può essere venduta né affittata.
Secondo la legge sugli embarghi (LemB, RS 946.231), il perseguimento di eventuali violazioni della LemB spetta alla SECO nel quadro del diritto penale amministrativo. Le pene massime sono 1 anno di detenzione o una multa di 500 000 franchi; in casi gravi 5 anni di detenzione o una multa di 1 milione di franchi. La SECO può deferire casi particolarmente gravi al Ministero pubblico della Confederazione.
In linea di massima gli avvocati sono tenuti a garantire di non agevolare la violazione delle disposizioni sanzionatorie. In questo caso violerebbero i loro obblighi professionali e andrebbero incontro a conseguenze anche penali. Nello stesso tempo, nell’ambito delle cosiddette attività prettamente avvocatizie, gli avvocati non sono tenuti a comunicare i valori patrimoniali bloccati. In particolare, in sede di rappresentanza in giudizio, il segreto professionale prevale sull’obbligo di comunicazione ai sensi della legge sugli embarghi.
La situazione è differente per quanto riguarda le attività che non rientrano nel monopolio degli avvocati, come la gestione patrimoniale o le attività fiduciarie. Dal nostro punto di vista, in questo ambito gli avvocati sono tenuti a fornire comunicazioni in conformità con l’O-Ucraina. Tuttavia, la questione può essere chiarita definitivamente soltanto dai tribunali.
Le persone, le imprese e le organizzazioni sanzionate dalla Svizzera possono inoltrare una domanda di cancellazione (delisting) al dipartimento competente ovvero al DEFR. Quest’ultimo esamina la domanda ed emana una decisione impugnabile. L’eventuale delisting deve essere approvato anche dal Consiglio federale. In questo modo vengono garantiti i principi dello Stato di diritto.
È molto difficile – se non impossibile – valutare l’efficacia delle sanzioni. Normalmente, poiché vengono impiegate insieme ad altri strumenti politici, diplomatici o giuridici, è raro che vengano esaminate singolarmente. Spesso, tuttavia, comminare misure sanzionatorie è l’unica opzione in quanto le alternative, ad esempio condannare verbalmente una situazione ritenuta inaccettabile o ricorrere alle armi, sono meno indicate. L’efficacia delle sanzioni dipende unicamente dalla loro applicazione. Di frequente le sanzioni applicate unilateralmente dai singoli Stati hanno un’efficacia minore rispetto a quelle concordate a livello internazionale.
La legge sugli embarghi costituisce la base giuridica per l'attuazione di sanzioni da parte della Svizzera. L’autorità competente in materia è la SECO. La legge e le relative ordinanze disciplinano le sanzioni specifiche, nonché la loro attuazione e vigilanza. Regolano inoltre gli obblighi che le persone e le istituzioni devono rispettare in relazione alle sanzioni, tra cui la notifica e il blocco dei beni patrimoniali delle persone fisiche o giuridiche sanzionate.
Gli obblighi relativi alla diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie e di lotta al riciclaggio di denaro sono invece disciplinati nella legge sul riciclaggio di denaro, di competenza del Dipartimento federale delle finanze (DFF).
La legge sugli embarghi non regola nemmeno il blocco e la restituzione dei cosiddetti fondi di potentati. La base è costituita in questo caso dalla legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP), di competenza del DFAE. Per quanto riguarda i cosiddetti fondi di potentati, si tratta di casi in cui persone politicamente esposte (PPE) all'estero o persone a loro vicine si arricchiscono in modo illecito appropriandosi di valori patrimoniali con atti di corruzione o altri crimini e trasferiscono questi valori su piazze finanziarie al di fuori dello Stato di provenienza. In situazioni particolari, per esempio dopo un sovvertimento politico, il Consiglio federale può adottare misure per evitare che eventuali valori patrimoniali di provenienza illecita stazionati sulla piazza finanziaria svizzera vengano prelevati.
In virtù dell’ordinanza sul materiale bellico, le domande d’esportazione di materiale bellico non sono autorizzate se il Paese in questione è coinvolto in un conflitto armato, come è il caso attualmente della Russia e dell’Ucraina. Di conseguenza, le esportazioni di materiale bellico verso questi due Paesi sono vietate per legge. Dall’inizio del conflitto la Svizzera non ha mai fornito né venduto armi né alla Russia né all’Ucraina.
Ultima modifica 28.04.2023