Articolo 48a OLL 2 - Aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali

Dal 1° novembre 2021 determinati interventi sulle strade nazionali non sono più soggetti all’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno. L’obbligo è sostituito dalla pubblicazione dei cantieri nel FUSC. Il lavoro domenicale rimane invece soggetto all’obbligo di autorizzazione per tutti i lavori stradali. 

1. Campo d'applicazione dell’articolo 48a OLL 2 
La nuova disposizione derogatoria riguarda le aziende di costruzione e di manutenzione i cui lavoratori effettuano lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo in diretta relazione con lavori a gallerie e ponti di strade nazionali esistenti. Si tratta di lavori che servono a mantenere in buono stato le strade nazionali esistenti e in esercizio. Questa disposizione non è applicabile alla costruzione di nuove strade nazionali. 

Esempi: l'asfaltatura della carreggiata, l’applicazione della segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale, i lavori che interessano i guardrail, l'elettromeccanica, la pulizia della carreggiata e dei canali di acqua piovana, nonché le attività in loco di direzione dei lavori, quando assicurati dall'appaltatore generale, e la revisione dei dispositivi di ventilazione e di illuminazione delle gallerie. 

2. Lavoro notturno non soggetto ad autorizzazione e pubblicazione nel FUSC
Le aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali possono occupare i loro lavoratori tutta la notte senza autorizzazione ufficiale sempreché il lavoro notturno sia necessario per motivi di sicurezza tecnica, in particolare se occorre chiudere al traffico una corsia. 

Le aziende il cui cantiere soddisfa le condizioni di cui all'articolo 48a OLL 2 e sono dunque esentate dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno devono ora pubblicare nel Foglio svizzero ufficiale di commercio (FUSC) l’impiego dei lavoratori sul cantiere in questione almeno 14 giorni prima dell’inizio dei lavori. La pubblicazione può essere effettuata tramite www.easygov.swiss

3. Lavoro domenicale (e notturno) soggetto ad autorizzazione 
Rimane invece soggetto ad autorizzazione il lavoro domenicale per i lavori sopra riportati e per i casi in cui i lavoratori, oltre alla domenica, devono essere impiegati anche durante la notte. Rimangono inoltre soggette all’obbligo di autorizzazione tutte le altre attività, anche le attività di costruzione su altre strade o tratti di strada. 

L’autorità competente in materia di permessi per il lavoro domenicale regolare o periodico è la SECO. I permessi concernenti la durata del lavoro di competenza della SECO possono essere richiesti tramite www.easygov.swiss. I permessi per il lavoro domenicale temporaneo (fino a 6 domeniche per località e per anno) sono di competenza cantonale. Gli indirizzi delle autorità cantonali competenti sono riportati qui: Indirizzi.

Maggiori informazioni sono disponibili nelle Indicazioni relative all’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro - articolo 48a OLL 2: Link (PDF, 230 kB, 01.11.2021)

Ultima modifica 07.03.2022

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