Criteri sociali: le convenzioni principali dell’OIL nella legislazione svizzera

Diversi atti legislativi svizzeri rimandano direttamente alle convezioni principali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Per ottenere l’esenzione dall’imposta sugli oli minerali per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili (biocarburanti) o per aggiudicarsi un appalto pubblico, questi atti fissano come esigenza minima il rispetto di tali convenzioni.

Biocarburanti

Per promuovere i biocarburanti, la legislazione svizzera prevede che questi ultimi possano essere esonerati dall’imposta sugli oli minerali a patto che soddisfino determinate esigenze. In questo senso, ad esempio, le condizioni di produzione devono essere socialmente accettabili e la coltivazione delle materie prime per la produzione dei biocarburanti deve essere avvenuta solamente su superfici acquistate legalmente (art. 12b cpv. 1 lett. d ed e LIOm; RS 641.61). L’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali precisa, a proposito di esigenze sociali, che le esigenze relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili sono adempiute se «all’atto della coltivazione delle materie prime e della produzione dei biocarburanti sono osservate la legislazione sociale applicabile nel luogo di produzione o, almeno, le convenzioni principali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)» (art. 19d cpv. 1 lett. b OIOm; RS 641.611).

L’agevolazione fiscale è concessa soltanto agli importatori e ai produttori che hanno reso verosimile l’adempimento delle esigenze minime da parte dei loro carburanti. L’importatore e il produttore devono attestare, ognuno mediante una dichiarazione personale, che tali esigenze sono adempiute. La SECO è responsabile di esaminare la verosimiglianza in materia di rispetto dei criteri sociali e di informare la Direzione generale delle dogane, che decide poi formalmente sulla concessione dell’agevolazione fiscale.

Pagina Internet della Direzione generale delle dogane relativa ai biocarburanti


Acquisti pubblici

Nell’ambito dell’aggiudicazione degli acquisti pubblici da parte della Confederazione, gli offerenti devono rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e di condizioni di lavoro nonché garantire la parità di trattamento salariale tra uomini e donne. L’Ordinanza sugli acquisti pubblici precisa che «se la prestazione è fornita all’estero l’offerente deve almeno garantire l’osservanza degli accordi di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro […]» (art. 7 cpv. 2 OAPub, RS 172.056.11).

Per quanto concerne l’attuazione di queste disposizioni, la SECO svolge un ruolo di sostegno ai servizi d’acquisto centrali e può fornire consigli ai servizi richiedenti sulle questioni concernenti il rispetto delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di cui all’art. 7 cpv. 2 OAPub.


Ultima modifica 14.09.2016

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