Lavoro soggetto o non soggetto all’obbligo di annuncio?

Panoramica

Condizione fondamentale per l'obbligo di informare: attività lucrativa

La condizione fondamentale per un eventuale obbligo di annuncio di lavoro o per la richiesta di un permesso di lavoro è l'esistenza di un'attività lucrativa. I servizi a titolo di amicizia, l‘aiuto reciproco fra inquilini e, di regola, l'aiuto reciproco fra familiari non sono soggetti agli obblighi di annuncio o di autorizzazione. Nella presente rubrica sono spiegati il concetto di attività lucrativa e la differenza con altre forme di aiuto.

Ulteriori condizioni

L'obbligo di annuncio ed eventualmente l'obbligo di autorizzazione per un'attività lucrativa dipendono dall'esistenza di un'attività lucrativa indipendente o dipendente nonché da specifici presupposti esaminati nelle rubriche «Obblighi per i datori di lavoro», «Obblighi per i lavoratori dipendenti» e «Obblighi per i lavoratori indipendenti».


Attività lucrativa: obbligo di annuncio

Cosa si intende per attività lucrativa?

È considerata attività lucrativa ogni specifica attività personale volta al conseguimento di un reddito. Tale è il caso per il lavoro remunerato secondo le tariffe usuali del mercato o per il lavoro remunerato meno di tali tariffe ma comunque volto a conseguire un reddito. Quale salario, oltre alle prestazioni in denaro sono considerate anche le prestazioni in natura o di servizi.


Aiuto reciproco tra familiari: di regola non è soggetto all'obbligo di informare

Regola: non soggetto a obbligo di annuncio

L'aiuto reciproco tra familiari di regola non è considerato attività lucrativa anche se è rimunerato.

Eccezione: soggetto a obbligo di informare

Tuttavia, qualora un'attività vada oltre l'usuale misura dell'aiuto reciproco tra familiari e assume il carattere di un'attività vera e propria che di solito è svolta da una terza persona come, ad esempio, la cura dispendiosa o a pagamento di uno o entrambi i genitori anziani o lo svolgimento settimanale di più ore di lavori domestici dietro compenso di un salario usuale sul mercato del lavoro. Tale attività è allora considerata un'attività lucrativa ed è quindi soggetta all'obbligo di annuncio.

Servizi a titolo di amicizia e servizi di buon vicinato: non sono soggetti all'obbligo di annuncio

Caratteristica: in primo piano vi sono l'atto di cortesia e la disponibilità all'aiuto

Nel caso di servizi a titolo di amicizia e di buon vicinato prevalgono l'atto di cortesia e la disponibilità all'aiuto e non l'acquisizione di una retribuzione. Non viene negoziata alcuna contropartita con la persona che fornisce l'aiuto o essa non ne aspetta alcuna, la durata precisa del servizio non può essere valutata e al suo termine non viene corrisposta alcuna retribuzione o essa è simbolica (p. es. invito a cena, bottiglia di vino, somma in denaro simbolica).

Ultima modifica 17.03.2016

Inizio pagina

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/schwarzarbeit/Arbeit_korrekt_melden/Meldepflichtig.html