I datori di lavoro sono responsabili dell’adempimento della maggior parte degli obblighi di annuncio e di autorizzazione relativi a un rapporto di lavoro. Tuttavia, in determinati casi lo sono anche i lavoratori. La presente rubrica fornisce informazioni riguardo a tali obblighi.
Diritto delle assicurazioni sociali
Gli obblighi di annuncio nei settori delle assicurazioni sociali interessano i seguenti gruppi di lavoratori:
- i lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi alle assicurazioni sociali;
- i lavoratori che percepiscono determinati tipi di prestazioni dalle assicurazioni sociali (indennità giornaliere di disoccupazione, rendite invalidità, indennità di maternità).
Diritto degli stranieri
L’obbligo di ottenere un’autorizzazione nell’ambito del diritto degli stranieri interessa:
- i lavoratori cittadini dell'UE/AELS che sono assunti in Svizzera per un lavoro di durata superiore a 90 giorni.
Vi sono inoltre numerosi casi in cui l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di lavoratori stranieri è soggetto all’obbligo di notifica o di autorizzazione. Tuttavia, in questo caso, l’obbligo di notifica o di ottenere un’autorizzazione non spetta ai lavoratori bensì ai datori di lavoro.
Diritto fiscale
Gli obblighi di annuncio nel contesto dell'assoggettamento all'imposizione fiscale diretta ordinaria interessano:
- i lavoratori il cui reddito da lavoro in Svizzera è soggetto all'imposizione diretta ordinaria, in particolare i lavoratori con la cittadinanza elvetica e i lavoratori titolari di un permesso C che risiedono in Svizzera e il cui reddito non è computato con la procedura di conteggio semplificata.
Per contro, i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte non sono tenuti ad annunciarsi presso le autorità fiscali. In tale caso l'obbligo di annuncio compete al datore di lavoro del lavoratore assoggettato all'imposta alla fonte.