Obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo il diritto degli stranieri

Principi

L’esercizio di un’attività dipendente da parte di lavoratori stranieri in Svizzera è soggetto in molti casi a obblighi di notifica o di autorizzazione in base al diritto degli stranieri. La presente rubrica tratta quei casi in cui l’obbligo di ottenere un permesso interessa i lavoratori. Per i casi in cui l’obbligo di notifica o di ottenimento del permesso spetta al datore di lavoro, consultare la rubrica relativa agli obblighi dei datori di lavoro.

Cosa s'intende per obbligo di autorizzazione?

L'obbligo di autorizzazione presuppone che per esercitare un'attività lucrativa è necessaria l'autorizzazione delle autorità. L'attività lucrativa, in questo caso, può essere esercitata soltanto dopo il rilascio del permesso.

Obblighi di autorizzazione solo in caso di assunzione d'impiego ma non in caso di lavoro distaccato

Gli obblighi di autorizzazione riguardano i lavoratori dipendenti in determinati casi, se sono assunti per un lavoro in Svizzera, ma non se vengono distaccati in Svizzera da un datore di lavoro straniero. In quest'ultimo caso la responsabilità di eventuali obblighi di annuncio e di autorizzazione compete al datore di lavoro.


Lavoratori dipendenti cittadini dell'UE

Caratteristica: cittadinanza

Le informazioni sui singoli obblighi di annuncio e di autorizzazione sono disponibili nelle corrispondenti rubriche. Per quanto il testo parli di volta in volta di un determinato gruppo di Stati, si intende di volta in volta la cittadinanza dei lavoratori interessati.


Ottenimento del permesso

Permesso: condizioni e competenza

Le domande di autorizzazione devono essere inoltrate all'autorità preposta al mercato del lavoro del Cantone nel quale è prevista l'esecuzione del lavoro. Informazioni relative alle condizioni e alle modalità di autorizzazione sono disponibili nella pagina web della Segreteria di Stato della migrazione SEM. 

Ultima modifica 18.12.2020

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