Obbligo di autorizzazione per i lavoratori che iniziano un’attività di durata superiore a tre mesi per anno civile in Svizzera
Gli Stati dell’UE e dell’AELS beneficiano della libera circolazione totale delle persone.
Tuttavia, per l’esercizio di un’attività dipendente da parte dei cittadini di questi Paesi vigono obblighi di notifica e di autorizzazione.
Nel caso dei lavoratori che svolgono un’attività dipendente in Svizzera per conto di un datore di lavoro svizzero di durata superiore a tre mesi (ininterrottamente o suddivisa in più periodi) nell’arco di un anno civile occorre l’obbligo di autorizzazione. Il compito di procurarsi tale autorizzazione in questo caso spetta dunque al lavoratore. La presente regolamentazione si applica sia a coloro che intendono stabilirsi o soggiornare in Svizzera durante lo svolgimento dell’attività lucrativa sia ai frontalieri.
Negli altri casi (distacco in Svizzera, inizio di un’attività in Svizzera di durata inferiore o uguale a 90 giorni o tre mesi per anno civile) gli eventuali obblighi di notifica e di autorizzazione spettano al datore di lavoro. Informazioni in merito sono disponibili nella rubrica relativa agli obblighi dei datori di lavoro.